#1 Inviato 2 Settembre, 2015 Buonasera. Abito in una palazzina costituita da sei unità immobiliari e ne sono l'amministratore interno. Dal rendiconto 2014, per una unità immobiliare, è emerso un credito di circa €200. La stessa unità immobiliare è stata oggetto di vendita nel febbraio 2015 ed il vecchio proprietario è emigrato all'estero. L'approvazione del bilancio 2014 è avvenuta nel marzo 2015 ed io, non riuscendo a reperire il vecchio proprietario per restituire il credito citato, ho inserito la cifra nel fondo cassa del condominio. Il nuovo proprietario nel luglio 2015 ha inviato una nota a.r. richiedendo che i 200 euro siano contabilizzati sulla sua unità immobiliare. Volevo chiedervi se c'è una norma o qualche sentenza che mi autorizzi, in caso di impossibilità a restituire il credito al vecchio proprietario, a contabilizzare lo stesso credito nei confronti del nuovo proprietario.
#2 Inviato 3 Settembre, 2015 Si, la norma c'è ed deve essere ben nota in caso di vendita di una unità immobiliare e chi vende lascia da pagare quote a lui spettanti; Dacc art. 63 - Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Per cui il nuovo condomino deve le spese non saldate dall'ex per l'anno del rogito (2015) e l'anno precedente (2014), con diritto di rivalsa sul ex proprietario, e dato che ci sono solo 200 Euro ha detto che li pagherà lui, preferendo questa soluzione piuttosto di anticipare la quota, comunque dovuta, e poi andare a cercare l'ex, magari spendendo di più per il recupero.
#3 Inviato 3 Settembre, 2015 Scusami forse mi sono espresso male. Io da amministratore devo restituire 200 €, ma non riesco a reperire il proprietario dell'appartamento sino al 2014. Quindi posso restituirli al nuovo proprietario? L'art. 63 cita solo le spese, ma non fa alcun cenno alle somme che devono essere restituite al condomini.
#4 Inviato 3 Settembre, 2015 Scusami forse mi sono espresso male.Io da amministratore devo restituire 200 €, ma non riesco a reperire il proprietario dell'appartamento sino al 2014. Quindi posso restituirli al nuovo proprietario? L'art. 63 cita solo le spese, ma non fa alcun cenno alle somme che devono essere restituite al condomini. OK forse non avevo compreso bene il problema, io fossi in te lascerei quei 200 euro in cassa e se l'ex si farà vivo oppure avrai sue notizie potrai contattarlo e restituire questo credito.
#5 Inviato 3 Settembre, 2015 Salvo accordi tra venditore e acquirente, che io sappia, il credito segue l'immobile. Pertanto, la somma, a mio avviso, può essere accreditata al nuovo condòmino.