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Frazionamento unità immobiliare e adeguamento tabelle millesimali

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Un condomino ha in corso dei lavori relativi al frazionamento della sua unità immobiliare con la realizzazione di un altro accesso sul pianerottolo. Gli interventi assolutamente leciti e autorizzati dagli enti preposti, sono stati portati a conoscenza dell'amministratore e dei condomini con una semplice comunicazione da parte del condomino interessato. Da ciò è scaturita la polemica di qualche condomino che avrebbe preteso di sottoporre l'iniziativa del condomino autore dei lavori, all'assemblea. Ritengo che quest'ultimo ha diritto d'intraprendere qualsiasi lavoro, all'interno della propria unità, se munito dei titolo abilitativi, senza dover chiedere il permesso a nessuno e in merito vorrei avere conferme di ciò.

Si è quindi presentato il problema delle tabelle millesimali. In questa circostanza intervenendo un frazionamento, un tecnico a spese del proprietario, dovrebbe solo indicare quanto ad es. degli 85 millesimi dell'intera unità, vanno all'una e all'altra unità realizzate, con la somma sempre pari ad 85 millesimi e in tale ipotesi non dovrebbe ricorrere nessuna approvazione delle tabelle, rimanendo inalterate, tranne che per il valore frazionato dell'unità oggetto dei lavori, e dalla data di applicazione della tabella frazionata, ripartire le spese di gestione imputando a due appartamenti ottenuti quanto di loro competenza. Questo è ciò che penso. Alcuni condomini sostengono invece che a spese dell'interessato siano da rifare integralmente le tabelle e di conseguenza sottoporle all'approvazione (a maggioranza) dell'assemblea e da quella data applicare per i riparti le nuove tabelle. Utilissimi i vostri pareri

Sono concorde con te per l'apertura di altra porta, nel senso che non deve essere sottoposta a delibera assembleare, ma no per le tab. mill., nel senso che cambierebbero anche i coefficienti e la somma non farebbe più 1.000 millesimi, cioè si modifica il rapporto delle singole unità con il tutto e, pertanto, le tabelle necessitano di revisione.

Una vera e propria delibera che accettino le stesse, non è necessaria, è un dato di fatto, sono solo calcoli, comunque se vogliono una delibera che delibera sia, con la stessa maggioranza prevista per i regolamenti condominiali.

Eppure da una precedente discussione, che non riesco a recuperare, in una fattispecie simile, si affermava che tutto restava invariato per le altre unità, intervenendo la modifica dei millesimi solo per l'unità frazionata, la cui somma in ogni caso darebbe il valore millesimale espresso dall'immobile prima del frazionamento. Fra l'altro il tecnico incaricato dal condòmino che ha separato l'unità immobiliare ha proceduto solo rivedendo i millesimi dell'appartamento e non anche degli altri. Cosa ne pensate?

Spesso il regolamento condominiale prevede l'ipotesi del frazionamento e stabilisce chi deve farsi carico delle spese per le tabelle millesimali e per che tipo di modifica

L'art. 69 delle Disposizioni attuative del Codice civile dispone che:

 

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

 

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

 

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

 

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni

 

Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

 

L'art. 69 disp. att. cod. civ. è abbastanza chiaro.

 

Non comporta modifiche della tabella millesimale, invece, il frazionamento di un'unità immobiliare in più unità. In tale evenienza, infatti, non si verifica alcuna delle condizioni previste dall'art. 69 disp. att. c.c.,perché la somma delle nuove quote risulta uguale a quella precedente, per cui si può procedere con una semplice operazione matematica al fine di aggiornare le tabelle millesimali alle mutate condizioni dell'edificio.

Eppure da una precedente discussione, che non riesco a recuperare, in una fattispecie simile, si affermava che tutto restava invariato per le altre unità, intervenendo la modifica dei millesimi solo per l'unità frazionata, la cui somma in ogni caso darebbe il valore millesimale espresso dall'immobile prima del frazionamento. Fra l'altro il tecnico incaricato dal condòmino che ha separato l'unità immobiliare ha proceduto solo rivedendo i millesimi dell'appartamento e non anche degli altri. Cosa ne pensate?

Che il tecnico ha agito bene. Secondo te cosa dovrebbe cambiare per gli altri condomini, se il cambiamento è stato solo in un'unità immobiliare? Se il frazionamento non è vietato dal regolamento condominiale contrattuale o da norme comunali, nulla doveva chiedere al condominio. Lo ha giustamente avvisato. E ha giustamente suddiviso la qua quota condominiale tra i due appartamenti, rendendone edotto l'amministratore.

Si è agito secondo norma...

i condomini non possono pretendere che vengano revisionata o rifatta la tabella millesimale.

 

Magari una lettura approfondita e spiegata dell'art. 69 disp. att. c.c. può essere utile..

Dovendo convocare un'assemblea per discutere altri punti all'ordine del giorno è opportuno che l'amministratore riferisca al resto della compagine che avendo un condomino effettuato il frazionamento della sua unità immobiliare, ha provveduto altresì a cura di un tecnico a ripartire la tabella originariamente attribuita, a ciascuna delle due unità immobiliari realizzate, allegando al regolamento la variazione intervenuta e consegnando a ciascun condomino, anche se i valori millesimali del resto della compagine non risultano variate, la nuova tabella che indica la variazione solo relativamente all'unità frazionata? Magari indicare come punto all'ordine del giorno "frazionamento unità immobiliare condomino xxxxx e adeguamento relativa tabella millesimale". L'assemblea nulla potrà deliberare in merito se non prenderne atto. Come sempre utilissimi i vostri pareri.

Ritengo che nel caso di frazionamento di una unità i costi di manutenzione aumenterebbero certamento specie per quanto attiene al sistema fognario che per l'utilizzo dell'ascensore.

Pertanto, le tabelle millesimali dovrebbero essere modificate.

Umberto772

Ritengo che nel caso di frazionamento di una unità i costi di manutenzione aumenterebbero certamento specie per quanto attiene al sistema fognario che per l'utilizzo dell'ascensore.

Pertanto, le tabelle millesimali dovrebbero essere modificate.

Umberto772

Hai risposto ad una discussione di 2 anni fa, probabilmente il problema sollevato da erreti è stato risolto, visto che non ci sono state novità

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