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Art. 69 disp. att. cod. civ. - Revisione Tabelle Millesimali

Art. 69 disp. att. c. c.
 

Art. 69 disp. att. cod. civ.

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.

L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali.

Le tabelle millesimali sono generalmente redatte dal costruttore o dal venditore ed inserite in ogni contratto di acquisto e, pertanto, approvate dall'acquirente insieme al regolamento condominiale. Nel caso in cui il costruttore o il venditore non abbiano provveduto alla redazione delle summenzionate tabelle, a tale incombenza può procedere:

  • l'assemblea dei condomini, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, comma 2, cod. civ., ovvero con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale del condominio (Cass. civ., 9 agosto 2010, n. 18477);
  • il giudice, su richiesta di uno o più condomini (Cass. civ., 28 giugno 2004, n.11960)

Per quanto riguarda la revisione o la modifica delle tabelle, giova ricordare che la fattispecie di rettifica presuppone un errore delle tabelle millesimali e si differenzia dalla modifica in quanto quest'ultima, al contrario, comporta una sopravvenuta inadeguatezza delle stesse tabelle a rappresentare i valori delle singole unità immobiliari per evenienze che abbiano portato alla mutazione della quota di partecipazione, e dunque di spesa, rispetto a cose e servizi comuni.

Il legislatore ha statuito che solo all'unanimità possono essere rettificati o modificati i valori proporzionali delle singole unità immobiliari; ha poi aggiunto che è possibile rettificare/modificare le suddette tabelle anche nell'interesse di un solo condomino con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:

  1. quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

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