Art. 70 disp. att. c.c.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie..
La Riforma ha previsto l'adeguamento delle sanzioni per la violazione delle regole contenute nel regolamento condominio, rendendole molto più elevate.
RAFFRONTO
Vecchio Testo | Nuovo Testo |
Art. 70 disp. att. cod. civ Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 0,05 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. | Art. 70. disp. att. cod. civ. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie |
I precedenti legislativi |
Il vecchio R.D.L. n. 56 del 1934 all'art. 27, terzo e quarto comma, disponeva che «i regolamenti di condominio possono stabilire per le infrazioni alle norme circa l'uso delle cose comuni e gli atti che turbano la tranquillità dei condomini una sanzione pecuniaria non superiore a lire 50». Successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo codice civile l'articolo 70 delle disposizioni attuative, prevedeva che "per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento". Così come la precedente, anche la nuova disposizione non ha dato luogo a molte controversie. Infatti, vista anche l'esiguità della sanzione, ha avuto, nel corso degli anni, una scarsa applicazione in quanto è stata considerata anacronistica. Non a caso si era cercato di avviare un processo di svecchiamento della stessa, presentando due diversi disegni di legge: |
Disegni Legislativi presentati nel corso degli anni | |
D.L. N. 2587/S (di iniziativa del senatore Tunis) | prevedeva la modifica dell'articolo in tal senso: "per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito dall'assemblea condominiale, con la maggioranza dei partecipanti al condominio, rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a cinquanta euro. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie". |
D.L. N. 1659/S (di iniziativa dei senatori Manfredi, Rizzi, Fabbri e Scotti) | prevedeva che per le infrazioni al regolamento di condominio, "poteva essere irrogata dall'amministratore una sanzione pecuniaria la cui entità è deliberata dall'assemblea in via preventiva annuale". Inoltre "in difetto di pagamento si applicava l'articolo 63, secondo comma". |
Le principali novità introdotte | |
Risulta aggiornato al valore attuale della moneta, incrementando le sanzioni pecuniarie previste per la violazione di norme regolamentari, al fine di ottenere una più ampia osservanza delle stesse da parte dei condomini e di impedire violazioni sistematiche e ripetute attraverso la previsione di una sanzione per i recidivi. |
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La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. |
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La ratio della norma |
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Le caratteristiche della sanzione |
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I destinatari della sanzione |
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Potere dell'amministratore |
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Clausola penale |
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Nuove applicabilità della norma |
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La nuova disciplina fra aspetti positivi e negativi | |
Aspetti negativi |
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Aspetti positivi |
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La bozza del disegno di legge modificativo della legge 220/2012
Le scelte legislative operate dal Riformatore, si sono rilevate in parte lacunose e a volte contraddittorie. Motivo per cui, buona parte delle associazioni di amministratori di condominio, insieme all'Ordine degli avvocati di Milano ed al Consiglio notarile di Milano, si sono riuniti ed hanno deciso di proporre al nuovo Parlamento, alcune proposte di modifica che andranno ad incidere su alcuni punti focali della riforma.
Le modifiche discusse incidono solo su alcuni aspetti di determinati articoli del Codice civile, modificandone la formulazione. La bozza del disegno di legge sarà esaminata dai parlamentari che avevano già lavorato sulla riforma nella scorsa legislatura.
All'interno di questo progetto di riforma vi è anche una norma che riguarda le sanzioni. La modifica proposta è così articolata: all'articolo 24; comma 1, dopo le parole "spese ordinarie" sono aggiunte le seguenti parole: "l'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al quarto comma dell'articolo 1136". In questa ipotesi vi sarà un passaggio obbligato dalla assemblea, che deciderà con una determinata maggioranza prescritta dal 4° comma dell'art. 1136 cod civ. Quindi il provvedimento sanzionatorio per potersi concretizzare necessiterebbe di una preventiva deliberazione.
Questa modifica dovrebbe essere recepita all'interno del decreto legge concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano "Destinazione Italia". Al momento in cui si scrive il medesimo decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.