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Marco Cinoffo

Sanzioni ai sensi dell'art. 70 att. c.c. & regolamento contrattuale.

Se nel regolamento condominiale di tipo contrattuale stabilisce i divieti (norme regolamentari) , ma non contempli nessun tipo di sanzioni , si può in sede assembleare approvare l'uso dell'art. 70 con la maggioranza del 1136 II comma ?

art 70 disp.att.c.c.

Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

Ciao peppe64. Un condominino avvocato non presente alla riunione ha impugnato la delibera considerandola illegittima perche nel regolamento contrattuale non è prevista nessuna sanzione ed essendo un norma che limita i diritti dei condomini doveva essere inserita prima una clausola relativa alle sanzioni che però doveva essere approvata all'unanimita (quindi inpossibile......)

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusa per l'errore grammaticale.... volevo scrivere impossibile

non mi risulta che per inserire le relative sanzione alle violazione del regolamento stesso occorra l'unanimita' dei condomini .

p.s le sanzioni non limitano i diritti dei condomini .

Per inserire le sanzioni alle violazioni del regolamento condominiale sia esso di natura assembleare che di natura contrattuale , avendo anche quest'ultimo norme regolamentali basta il 1136 2° comma. Ma il vizio in origine è che il nostro regolamento contrattuale non prevede neanche una sanzione ridicola, che potrebbe essere giustamente aggiornata con la maggioranza del 1136 2° comma.

e allora deliberate e approvate aggiornando il vostro regolamento con le relative sanzioni .

Ciao peppe64. Un condominino avvocato non presente alla riunione ha impugnato la delibera considerandola illegittima perche nel regolamento contrattuale non è prevista nessuna sanzione ed essendo un norma che limita i diritti dei condomini doveva essere inserita prima una clausola relativa alle sanzioni che però doveva essere approvata all'unanimita (quindi inpossibile......)

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusa per l'errore grammaticale.... volevo scrivere impossibile

Secondo me ha ragione. Occorre prima deliberare la modifica al Regolamento che preveda la possibilità di applicarte l'art.70 ( unanimità) e dopo stabilire il quantum ( maggioranza semplice).E questo perchè, il quantum puo' essere, nel tempo, modificato senza metter mano al Regolamento.

Un regolamento contrattuale può contenere anche clausole di natura assembleare, perciò se ora nulla è previsto per una eventuale ammenda, questa può essere prevista con la maggioranza del 2°c. art 1136 cc e non all'unanimità come afferma l'avvocato;

 

Il regolamento di condominio c.d. contrattuale può contenere anche solo disposizioni di natura regolamentare (disciplinanti cioè l'uso delle parti comuni dell'edificio condominiale), dall'assemblea modificabili con la maggioranza dei consensi prescritta dall'art. 1136 cod. civ. Laddove peraltro il regolamento contempli (anche) clausole di natura contrattuale (che pongano cioè nell'interesse comune limitazioni ai diritti dei condomini, sia relativamente alle parti comuni sia riguardo al contenuto del diritto dominicale sulle parti di loro esclusiva proprietà), queste sono modificabili soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza di annullamento della deliberazione assembleare che autorizzava uno dei condomini a collocare sul balcone del suo appartamento una caldaia per il riscaldamento autonomo, atteso il divieto di utilizzazione dei balconi per collocarvi elettrodomestici - tale anche la caldaia in questione dovendo considerarsi - prescritto da una clausola, di natura sicuramente contrattuale, del regolamento condominiale). (Cass. seconda civile, sentenza n. 8216 del 20 aprile 2005)

Salvo diversa indicazione contenuta nel regolamento contrattuale, non possono essere richieste penali o altre somme variamente nominate.

 

Se l’assemblea, senza il consenso di tutti i comproprietari, dovesse disporre in tal senso la relativa deliberazione sarebbe da considerarsi nulla e come tale impugnabile in ogni momento da chiunque v’avesse interesse.

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