Come coordinare le tempistiche di presentazione del rendiconto in quei supercondominii che, per dimensioni, necessitano della nomina di un rappresentante per l'assemblea ordinaria?
Andiamo per ordine e cerchiamo di comprendere meglio il quesito.
Art. 1117-bis c.c.:
“Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117”.
La norma è quella che sancisce l'applicabilità ai così detti supercondominii (edifici che hanno in comune beni indicati dall'art. 1117 c.c.) le norme dettate in materia di condominio.
Ciò, ad esempio, vuol dire che l'amministratore del supercondominio è tenuto, ai sensi dell'art. 1130 n. 10 c.c., a convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio di gestione.
È utile ricordare che l'assemblea ordinaria del supercondominio si compone, alternativamente:
a) dei singoli condòmini nei casi in cui al supercondominio partecipino fino al sessanta condòmini;
b) di un rappresentante per ogni singolo edificio se vi sono più di sessanta partecipanti.
L'art. 67, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, specifica che in tale ultimo caso “ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore”.
Insomma chi partecipa deve indicare il proprio rappresentante al fine di consentire il regolare svolgimento dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto. Che cosa accade se le assemblee dei vari condominii (una o più di esse) restino inattive rispetto all'obbligo di nominare i così detti rappresentati? Sempre il terzo comma prima citato specifica che in mancanza di nomina da parte dell'assemblea “ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.
Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.
La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.
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In buona sostanza alla nomina del rappresentante ci si arriva comunque (come si suole dire con le buone o le cattive maniere), ma le modalità di elezione o di nomina non possono non incidere sulle tempistiche di presentazione del rendiconto.
Devi quindi, ad avviso dello scrivente, ritenersi incolpevole rispetto all'obbligo di presentazione del rendiconto nei termini di legge l'amministratore che non vi abbia potuto provvedere per mancanza dei rappresentanti in ragione dell'inerzia o dell'impossibilità a nominarne uno.
È utile specifica che in queste dinamiche e quindi nelle cause di rallentamento dell'attività del supercondominio potrebbe assumere un ruolo determinante l'amministratore dei singolo condominio che, richiesto di convocare un'assemblea per deliberare in merito, non si sia prontamente attivato.