La Sentenza in commento verte sull'istituto della mediazione applicata alle liti condominiali (o tra vicini). Il provvedimento ne evidenzia il rilievo e ne enfatizza l'importanza.
In tal senso, il giudice capitolino, con il provvedimento pubblicato in data 20 dicembre 2018 - riconosce la possibilità di dare luogo ad un accordo conciliativo tramite l'avvocato pur in assenza della parte.
Si tratta, dunque, di una soluzione "giudiziaria" ad un problema atavico in sé innovativa e, se vogliamo, in un certo qual senso, sorprendente, che non risparmia, tuttavia, gli elementi di responsabilità professionale dell'organismo di mediazione e dello stesso avvocato.
Il fatto. Succedeva che un condòmino - che chiamerò, per facilità espositiva Tizio - faceva causa ad un vicino lamentando l'insorgere di rumori dal proprio appartamento oltre soglia di tollerabilità a causa delle modiche dello stato d'uso.
Instaurato il procedimento giudiziario, il decidente si avvedeva del mancato esperimento del tentativo di mediazione e, quindi, onerava l'attore ad instaurare la procedura conciliativa.
L'istanza di mediazione per l'avvio della mediazione veniva firmata da Tizio, il quale, tuttavia, non partecipava personalmente al "tavolo conciliativo". Il procedimento, infine, si concludeva con un epilogo favorevole.
Ma l'accordo di conciliazione veniva sottoscritto, per conto della parte istante, solo dal relativo avvocato.
Tizio, acquisita conoscenza dell'intesa successivamente, decide di impugnare il verbale di conciliazione al fine di farlo inficiare, pure assumendo la responsabilità del proprio avvocato (stante la carenza di procura - ius postulandi -), nonché dello stesso Organismo di mediazione e/o del rispettivo mediatore.
La Sentenza. A tal punto, il decidente decide di risolvere la querelle facendo principalmente ricorso a TRE capi argomentativi.
- Il primo inerente la portata della procura speciale rilasciata all'avvocato da parte del cliente, a fronte del procedimento di mediazione (delegato dal giudice).
- La seconda con riferimento agli effetti dell'accordo concluso dall'avvocato rispetto la parte rappresentata.
- La terza con riguardo al piano processuale: differenziando la posizione dell'attore e del convenuto in caso di mediazione demandata dal giudice.
E segnatamente.
La procura e l'avvocato. La mediazione obbligatoria (come quella demandata dal giudice), si atteggia, sia pure in posizione esterna, come una fase incidentale e necessaria della causa stessa.
Ma l'esistenza di un tale collegamento (vedi articolo 96 cpc), è circostanza anodina e insignificante relativamente agli aspetti che qui vengono in discussione, vale a dire:
- se la procura alle liti conferita all'avvocato che sia riferita alla sola gestione della causa (senza cioè alcuna menzione della mediazione) lo autorizzi, per ciò solo, a incardinare e gestire, senza la parte rappresentata, il procedimento di cui all'art.5 decr. lgsl.28/2010, e
- se la procura che eventualmente contenga un tale espresso riferimento abbia poi in concreto qualche utilità ed efficacia.
Orbene, secondo il giudice de quo, la risposta ad entrambi i quesiti è negativa.
Va considerato che il procedimento di mediazione, sia pure collegato con il giudizio, ha una sua autonoma rilevanza che pone la "parte" al centro delle scelte e delle decisioni da assumersi. Per cui, sempre secondo il giudice della causa, nel generico mandato alle liti non c'è implicitamente il consenso alla gestione da parte del difensore di tale importante procedura.
Diversamente opinando, si verrebbe a snaturare la ratio della mediazione- in sentenza si discorre in termini di "misconoscenza assiologica…"-; la quale, per inciso, non si esaurisce nel raggiungimento dell'auspicabile accordo, bensì mira alla ricostituzione del rapporto, interrotto o leso, fra le parti, con una generale funzione di pacificazione sociale.
Quindi la conclusione tratta da giudice è la seguente: "La procura alle liti, rilasciata dal cliente all'avvocato, quand'anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e NON è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l'avvocato).
Peraltro, anche laddove nella procura sia espressamente menzionata la mediazione, è necessaria in tale procedimento, salvo obiettive ragioni ostative, la presenza di persona del soggetto interessato"
Gli effetti dell'accordo concluso nei confronti della parte. La seconda questione affrontata dal decidente riguarda la legittimità del procedimento di mediazione iniziato e concluso in assenza della "parte".
Il presupposto normativo su cui questi basa la riflessione è quello segnato dall'articolo 8 comma 1 terzo periodo decr. lgsl. 28/2010, a mente del quale: al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.
Viene così ricavato il principio per cui la legge dispone, per la mediazione obbligatoria e demandata, la partecipazione della parte, assistita dall'avvocato. In quanto tale, l'espressione "parte" è stata interpretata in modo "letterale" ovverosia come parte fisica personalmente presente.
Il giudice ritiene, pertanto, che sia necessaria la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione e che questa posizione non sia delegabile a terzo soggetto, salvo casi eccezionali (di impossibilità giuridica o materiale a comparire di persona).
Non a caso il mediatore deve chiarire alle parti- si rileva in sentenza -, cioè ai soggetti titolari del diritto, non ad eventuali rappresentanti (non avrebbe senso infatti riferire l'avvertimento a soggetti diversi) la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione (art.8 quarto periodo del primo comma del decr. lgsl. 28/2010).
In definitiva la presenza della parte di persona è una garanzia, una tutela in primo luogo proprio per l'avvocato accorto e prudente!
La posizione differente tra attore e convenuto nella mediazione. A tal uopo, viene evocato il decreto legislativo 28/2010, laddove distingue la posizione dell'attore da quella del convenuto.
Solo per l'attore è prevista, per la mediazione obbligatoria e demandata, la sanzione dell'improcedibilità della domanda nel caso in cui non abbia introdotto la procedura di mediazione (o, che è lo stesso, l'abbia gestita in modo gravemente viziato, come nel caso in esame, con la sola partecipazione dell'avvocato - vi sono poi altre situazioni, pure annoverate in sentenza, a cui si rimanda -).
Nel caso in cui sia il convenuto a non partecipare (o, per quel che interessa in questo contesto argomentativo, a non partecipare ritualmente) alla mediazione, gli si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 8 co.4 bis del decr. lgsl. 28/2010, salvo il terzo comma dell'art. 96 cpc; senza che ciò possa impedire di ritenere espletato, ai fini della procedibilità giudiziale della domanda, il procedimento di mediazione.
Conclusione. A questo punto, ci si aspetterebbe che il giudice capitolino concluda verso l'accoglimento della domanda di invalidazione dell'accordo da parte di Tizio, in quanto "parte" estromessa dall'intesa. Nulla di più sbagliato.
E segnatamente: "non esiste alcuna norma sulla base della quale possa affermarsi l'invalidità dell'accordo.
Il quale è formalmente valido perché negoziato e firmato da soggetto che aveva la rappresentanza della S. in un procedimento (mediazione) il cui obiettivo (e esito auspicabile) è appunto, l'accordo.
Certamente sarebbe privo di fondamento giuridico l'eventuale assunto che l'irritualità del procedimento di mediazione (che può per altro verso attingere, nei casi di cui all'art. 5 comma 1 bis e secondo del decr. lgsl. 28/2010, a rilevanti conseguenze, quali, per l'attore, l'improcedibilità della domanda) possa produrre l'invalidità dell'accordo".
Si tratta di piani giuridici diversi, e come tali vanno trattati.
TABELLA DI SINTESI DEI PRINCIPI ESPOSTI
- La procura alle liti, rilasciata dal cliente all'avvocato, quand'anche con la previsione della possibilità di transigere, ma senza riferimento alla mediazione, si riferisce soltanto alla causa e NON è idonea alla gestione della procedura di mediazione e tanto meno alla negoziazione di un accordo, da parte del rappresentante (in questo caso l'avvocato). Peraltro, anche laddove nella procura sia espressamente |
Nella mediazione di cui all'art. 5 commi 1 bis e 2 del decr. lgsl. 28/2010 la parte, persona fisica, deve partecipare personalmente, assistita da un difensore, salvo che sussista una ragione obiettiva ostativa che giustifichi la rappresentanza e il relativo potere, |
Il quale deve essere conferito, ovunque sia conferito, con espresso riferimento alla mediazione e deve contenere la facoltà di conciliare e transigere |
Al di fuori di tale eventualità, la mancata partecipazione personale della parte impinge alla improcedibilità della domanda, oltre che alla possibilità di applicazione delle sanzioni previste per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione |
L'eventuale accordo raggiunto dal rappresentante in mediazione della parte fisica, anche al di fuori delle situazioni nelle quali può ritenersi giustificata l'assenza della parte personalmente, non determina, di per sé, l'invalidità o l'inefficacia dell'accordo |