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Impugnazione delibere condominiali. Quali sono gli effetti della mediazione sulla decadenza?

Mediazione in condominio. Resta anche a carico dell'istante l'obbligo di comunicare all'altra parte l'istanza di mediazione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

“In tema di mediazione la domanda e la data del primo incontro possono essere comunicati all'altra parte non solo su iniziativa dell'organo di mediazione investito dell'istanza, ma “anche a cura della parte istante”, prevedendo quindi la norma un preciso onere della parte a provvedervi, previsione che permette di superare eventuali dubbi di costituzionalità in ordine alla produzione degli effetti negativi derivanti dal mancato rispetto di tale adempimento nella sfera giuridica dell'istante”. Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza del 26 settembre 2016 in merito agli effetti della decadenza sulla mediazione.

Da leggere => Mediazione: chi si rifiuta paga il doppio delle spese.

I fatti di causa. Tizio proprietario di un locale sito in Roma, con ricorso impugnava la delibera condominiale sul punto di riparto delle spese tra i condomini. A sostegno della domanda deduceva l'illegittimità dell'addebito della spesa (dei lavori) nei suoi confronti; a suo parere i predetti lavoro non dovevano interessare il suo locale adibito a negozio, il quale si trovava distaccato dal palazzo e quindi nemmeno compreso nel condominio.

Costituendosi in giudizio, il condominio eccepiva, in via preliminare, la tardività dell'impugnazione, in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni dalla delibera dell'assemblea, a cui lo stesso ricorrente era stato presente ed aveva partecipato alla votazione, e, nel merito, la sua infondatezza, facendo il locale di proprietà del ricorrente parte dell'edificio condominiale e trattandosi di spesa per lavori interessanti un bene comune.

Il termine di decadenza di impugnazione della delibera. L'impugnazione della delibera è l'atto del condomino che si ritiene leso da una delibera assunta nel corso dell'assemblea condominiale perché contrastante con la legge o con il regolamento.Le delibere che contrastano con la legge e con il regolamento si dicono “viziate”.Le delibere viziate si distinguono in delibere:

- delibere nulle: quando cioè il contrasto con la legge o il regolamento è talmente radicale e grave da non poter essere sanato dalla semplice adesione dei condomini che non provvedono ad impugnarle;

- delibere annullabili: quando il contrasto con la legge o il regolamento, pur causando una lesione in capo ad uno o più condomini, è di portata minore e si ritiene possa essere sanato per effetto di una sorta di accettazione tacita da parte dei condomini che non provvedono all'impugnazione.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma del 26 settembre 2016
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