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Impugnazione della delibera condominiale e competenza per valore

Valore impugnazione delibera condominiale, come calcolarlo? La Cassazione torna sui criteri di calcolo, ribadendo il proprio orientamento con una particolare e non secondaria specificazione.
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Per agire in sede giudiziaria contro una delibera condominiale, occorre fare riferimento all'intero bilancio o alla singola voce di spesa che si contesta? E se si, quando c'è la competenza del Giudice di Pace e quando del Tribunale?

A queste domande ha dato risposta la Cassazione con l'ordinanza n. 18938 dell'11 settembre 2020. La pronuncia s'inerisce nel solco maggioritario tracciato dagli stessi ermellini: vediamo quale.

Valore impugnazione delibera condominiale, non dare mai per scontato un certo principio

Può capitare di ingannarsi nel caso di impugnazione della delibera assembleare, presentato atto di citazione davanti al Tribunale competente per territorio, dando per scontato che sia di importo indeterminato e indeterminabile, quindi di sua competenza per valore.

Ciò in quanto pare essere un luogo comune che tutte le questioni condominiali siano da presentarsi a questa autorità giudiziaria, soprattutto in termini di impugnazione di delibera, salvo le vertenze attinenti alla misura e modalità d'uso dei servizi comuni che invece sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace (art. 7 comma 3, n. 2 c.p.c.: "per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case").

Ciò significa che l'azione di invalidare l'intera delibera può essere svolta come una previa parentesi per poi arrivare al nocciolo della questione, cioè dichiarare che la voce di spesa contestata dal condomino non è dovuta.

Di recente la questione è stata affrontata dal Supremo Collegio con l'ordinanza del 11 settembre 2020, n. 18938, di regolamento di competenza.

Valore impugnazione delibera condominiale, il caso della Cass. 11 settembre 2020, n. 18938 ed il suo quid pluris

Quest'ultima decisione ha ribadito il principio sopra esposto, fornendo un quid pluris

La fattispecie nasce dall'azione promossa da un condomino che impugna davanti al Tribunale la delibera di approvazione del bilancio consuntivo del condominio, rilevando il mancato rimborso e mancato riparto delle spese da lui sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile.

Si è costituito il condominio, eccependo l'incompetenza del Tribunale.

Il Tribunale dà ragione al condominio, dichiarando la propria incompetenza, sulla scorta del principio sopra esposto. Poiché la voce di spesa contestata è, nel caso di specie, inferiore a € 5.000,00, viene affermato che la giusta competenza è in capo al Giudice di Pace, essendo la voce di spesa poco più di € 4.500,00.

Peccato che il Tribunale non abbia considerato le varie domande promosse dal condomino.

Decreto ingiuntivo: quando l'opposizione può essere considerata infondata

Questi infatti, non contento, ha impugnato l'ordinanza in oggetto con il regolamento di competenza: le sue doglianze attengono al fatto che non è stato considerato che egli ha anche proposto la domanda di rimborso della spesa urgente per la messa in sicurezza per € 2.200,00 e la conseguente domanda di accertamento della invalidità del bilancio per l'omessa appostazione a debito dei condomini della spesa urgente di €. 2.200,00 nonché per l'omessa registrazione del debito e del pagamento delle sue spese personali per €. 7.990,31. Oltre a queste specifiche richieste il condomino ha anche presentato la domanda di invalidità dei bilanci e delle delibere di approvazione degli stessi assunti dall'assemblea, di conseguenza la rettifica e/o il ricalcolo dei bilanci impugnati.

Da ciò ne fa conseguire la correttezza della competenza in capo al Tribunale perché viene in oggetto l'intero bilancio del condominio.

Tra le altre cose ed oltre a contestazioni di mancata valutazione da parte del Tribunale di specifiche questioni, ha altresì rilevato che questi non ha considerato che il medesimo condomino ha promosso altresì la domanda di cancellazione, a spese del Condominio, dell'ipoteca che il Condominio aveva iscritta a garanzia del pagamento del decreto ingiuntivo, alla quale si deve attribuire quanto meno il valore di quanto il condomino ha versato in esecuzione del predetto decreto, pari a € 7.990,31.

La Suprema Corte dà ragione al condomino, proprio alla luce di quest'ultima questione: sia che la si intenda quale domanda di valore indeterminato, sia che la si limiti nell'importo versato dal condomino, in entrambi i casi, la competenza è in capo al Tribunale.

Impugnazione della delibera condominiale, decorrenza del termine per gli assenti e contrasti giurisprudenziali

A norma degli artt. 7, comma primo, 9, comma primo, e 10, comma secondo c.p.c., alla competenza per valore del tribunale viene determinata da tutte le domande giudiziali promosse, anche se non altrimenti connesse (art. 104, comma primo, c.p.c.) ed anche se esse, in ragione del loro valore, sono, ai sensi dell'art. 7, comma primo, c.p.c., di competenza del giudice di pace.

Il quid pluris di questa ordinanza sta proprio in ciò: occorre sommare tutte le domande formulate dall'attore al fine di determinare il valore della vertenza e quindi stabilire l'organo giudiziario competente.

Valore impugnazione delibera condominiale, la singola domanda ed il cumulo delle domande

Si deve quindi tenere in considerazione il cumulo delle domande, detto in altro modo, il cumulo delle voci di spesa che il condomino sta contestando con l'impugnazione della delibera.

Nel caso di specie già solo la domanda di cancellazione dell'ipoteca supera la linea di confine dei € 5.000,00, donde la competenza del Tribunale.

Curiosa è l'ordinanza del Giudice di Pace di Brescia del 14.12.2016, sulla cui base è stato fatto un distinguo di voci di spesa, da cui il medesimo giudice si è dichiarato non competente per le domande dell'attore concernenti le spese di riscaldamento e raffrescamento di ammontare complessivo oltre la sua competenza per valore, concedendo termine di riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Brescia competente per valore.

Certo è che nel caso di un singolo importo contestato, il valore della vertenza è esclusivamente determinato dal relativo valore (Cass. n. 17278/2012).

Sentenza
Scarica Cass. 11 settembre 2020 n. 18938
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