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Istanza di mediazione, impugnazione della delibera condominiale e termini per il deposito.

Contestazione annullabilità della delibera condominiale: l'istanza di mediazione depositata oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c. è sempre tardiva?
Avv. Valentina A. Papanice 

Nel caso di impugnazione della delibera condominiale viziata da annullabilità l'istanza di mediazione deve sempre essere proposta nei termini di cui all'art. 1137 c.c.?

Alla domanda offre una risposta la sentenza n. 5123 del 13 dicembre 2017 del Tribunale di Catania.

Ma, andiamo per ordine e riepiloghiamo alcuni dati normativi fondamentali per il nostro discorso e, cioè, in primis rivedremo quanto prevedono in argomento gli artt. 1137 c.c. e 5, co.6, D.Lgs. n. 28/2010 sulla mediazione delle controversie civili e commerciali.

Termini per impugnativa ex art. 1137 c.c. e interruzione della decadenza ex D.Lgs. n. 28/2010

Rammentiamo che ai sensi dell'art. 1137 c.c. contro le delibere condominiali affette da vizio di annullabilità è necessario proporre impugnativa entro trenta giorni, decorrenti dal giorno dell'assemblea o, per gli assenti, dalla comunicazione della delibera medesima.

Il termine come noto non vale per la contestazione del vizio di nullità, non soggetta a termini.

Sulla distinzione tra delibere annullabili e delibere nulle vale ancora oggi l'insegnamento della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4806/2005 (richiamata dalla sentenza in commento) secondo cui in materia condominiale sono "nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o sevizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto.

Debbano, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto"; le delibere annullabili, se non impugnate nel termine prescritto dall'art. 1137 c.c., sono valide ed efficaci nei confronti di tutti.

Impugnazione delibera condominiale e mediazione.

Dispone invece l'art. 5, co. 6, D.Lgs. 28/2010 che "Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo."

Ricordiamo che in materia condominiale l'esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio. La materia condominiale, segnatamente le controversie "derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice" (art. 71-quater, co.1, Disp. att. e trans c.c.) (tra cui certamente rientra l'impugnazione di una delibera assembleare) è infatti ricompresa tra quelle per cui l'art. 5, D.Lgs. 28/2010 prevede, a pena d'improcedibilità della domanda, l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Il deposito dell'istanza di mediazione interrompe i termini per impugnare la delibera condominiale

Dunque, può certamente affermarsi che, interrompendo l'istanza di mediazione il termine di decadenza prescritto dall'art. 1173 c.c., ben può la detta istanza proporsi entro i termini ex art. 1137 c.c. in luogo dell'impugnativa medesima.

Se la delibera condominiale non rispetta l'accordo di mediazione, cosa succede?

Anzi, possiamo dire che tale è l'applicazione più coerente con la ratio della norma di cui all'art. 5, D.Lgs. 28/2010, tra i cui fini più volte enunciati vi è quello di deflazionare il contenzioso giudiziario.

Ma, può legittimamente affermarsi il contrario? Può cioè affermarsi che l'impugnazione della delibera entro i 30 giorni renda superfluo che l'istanza di mediazione sia proposta entro i 30 giorni?

Beninteso, l'istanza resta naturalmente obbligatoria anche in tal caso, ma la questione è se possa essere proposta oltre i 30 giorni di cui all'art. 1137 c.c.

L'istanza di mediazione proposta oltre i termini ex art. 1337 c.c. è tardiva?

È questa, in definitiva, la domanda a cui ha risposto il Tribunale di Catania nella citata sentenza, emessa sull'eccezione relativa alla proposizione intempestiva dell'istanza di mediazione; non è in realtà chiaro, a chi scrive, dalla lettera della sentenza, se il ricorrente avesse anche rilevato la tardività dell'impugnazione della delibera medesima.

In ogni caso, il tribunale, appurato che la delibera è stata impugnata nei termini, respinge l'eccezione di tardività dell'istanza di mediazione.

Il tribunale afferma infatti che "Basti in proposito rilevare che, nella situazione data, è del tutto ininfluente che la comunicazione al Condominio della domanda di mediazione sia intervenuta successivamente (25/10/2016) al decorso dei trenta giorni dalla predetta data (che scadevano il 30/9/2016), poiché ciò comporta solo che la ricorrente non possa avvantaggiarsi del particolare meccanismo stabilito dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010, ma non significa che l'azione esperita non sia tempestiva ex art. l137 c.c.: l'azione è tempestiva perché proposta (mediante deposito del ricorso in cancelleria) nei trenta giorni previsti dalla citata norma (che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti)."

Ciò vuol dire che se l'impugnazione è proposta nei termini, l'istanza può anche essere successiva.

L'istanza di mediazione può essere depositata oltre il termine ex art. 1137 c.c., se la delibera è impugnata tempestivamente

Certo, tale assunto vanifica una delle principali (anzi, la principale) ratio della norma, quella che mira, come detto, al deflazionamento del carico giudiziario: infatti, sia l'iscrizione a ruolo della citazione che il deposito e la richiesta delle copie per la notifica del ricorso - a seconda delle modalità con cui si impugna la delibera (per la giurisprudenza è preferibile la citazione, ma non è, come ricorda la medesima sentenza n. 5123 cit.) coinvolgono l'autorità giudiziaria prima ancora che inizi il procedimento di mediazione.

Ma, a parte tale circostanza, l'interpretazione è coerente con la prassi e con quanto è previsto dalle norme del D.Lgs. n. 28/2010 cit.

Infatti, quanto alla prassi, tale comportamento non è raro anche in materie diverse da quella condominiale, e non sanzionato dalle corti.

Quanto al sistema normativo, le stesse norme non sanzionano tale comportamento; in realtà, le norme non sanzionano immediatamente nemmeno la mancata proposizione della mediazione se non prevedendo il rimando, ad opera del giudice, delle parti in mediazione (v. art. 5, D.Lgs. 28/2010) (e, solo in tale ultimo caso, nella perdurante inerzia delle parti, viene, secondo i giudici, dichiarata l'improcedibilità della domanda, v. ad es. Trib. Vasto, 27.09.2017).

E, in tal caso, la parte convocata in causa si ritroverà comunque in una situazione simile a quella di chi riceva prima l'atto e poi la chiamata in mediazione.

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