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Mediazione e interruzione del termine d'impugnazione delle delibere condominiali, alcune precisazioni

Procedimento di mediazione e termine di impugnazione delle delibere.
Avv. Alessandro Gallucci 

In che modo il procedimento di mediazione obbligatorio incide sui termini d'impugnazione delle delibere condominiali?

La domanda non è di poco conto, specie per gli avvocati che si trovano ad attivare la procedura, in ragione degli stretti termini decadenziali previste per la contestazione giudiziale delle delibere adottate dalle assemblee di condominio.

Fece scalpore, è il caso di dire, una sentenza resa dal Tribunale di Palermo nel 2015 (19 settembre 2015, n 4951) nella quale si affermava che il procedimento di mediazione sospendeva e non interrompeva il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. La pronuncia inizia ad essere un'isolata presa di posizione, stanti i vari successivi pronunciamenti in senso differente.

Ultimo tra quelli noti, è una sentenza del Tribunale di Milano pubblicata sul finire dell'anno 2016.

Termini d'impugnazione delibere condominiali

Partiamo dal presupposto che si fa riferimento alle delibere annullabili, in quanto per quelle nulle non esistono termini per contestarle, salvi gli effetti della prescrizione e dell'usucapione (art. 1421 c.c.).

Ebbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 1137 c.c. le delibere contrarie alla legge e/o al regolamento di condominio possono essere impugnate:

a) dai presenti, purché astenuti o dissenzienti;

b) dagli assenti, nel caso di omessa/tardiva convocazione tale vizio può essere fatto valere solamente da chi non è stato convocato o è stato convocato tardivamente.

I condòmini astenuti o dissenzienti possono impugnare la decisione dell'assemblea entro trenta giorni dalla sua adozione, mentre per quelli assenti il termine decorre dalla comunicazione del verbale.

Giacenza del verbale d'assemblea e termini di impugnazione, dietrofront della Cassazione

Impugnare dopo questi termini vuol dire andare incontro ad una reiezione della domanda per decadenza, a meno che non si sia in grado di dimostrare che il ritardo non sia imputabile all'impugnante.

Impugnazione delibere assembleari e mediazione

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 5 d.lgs n. 2010 e 71-quater disp. att. c.c., chi vuole impugnare una delibera condominiale deve obbligatoriamente fare precedere tale azione giudiziale dall'esperimento di un tentativo di mediazione.

Come coordinare la tempistica dei trenta giorni di cui sopra con questa procedura e quali i suoi effetti sulla medesima?

Al riguardo il sesto comma dell'art. 5 d.lgs n. 28/2010 specifica che dal momento della comunicazione alle parti la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta; la norma specifica altresì che il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza che decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.

Si badi: l'impedimento della decadenza decorre dalla comunicazione alle parti (ossia dalla ricezione dell'istanza di mediazione della parte invitata) e non dal deposito dell'istanza medesima presso l'organismo chiamato a svolgere il tentativo.

Quanto all'effetto della comunicazione ci si è domandati se lo stesso producesse sospensione del termine decadenziale oppure interruzione del medesimo.

La sospensione fa sì che fallito il tentativo riprenda a decorrere il residuo termine non ancora trascorso, mentre all'interruzione consegue una nuova decorrenza per intero del termine di riferimento.

Così, ad esempio, se si accedesse alla tesi del valore sospensivo, se mancasse cinque giorni al decorso del termine di cui all'art. 1137 c.c., questi e solo questi riprenderebbero a decorrere dalla data di deposito del verbale.

Dando per corretta la natura interruttiva della procedura di mediazione, dal deposito del verbale, invece, bisognerebbe conteggiare un nuovo termine di trenta giorni.

Il Tribunale di Palermo, come si diceva in precedenza, aveva optato per la prima ipotesi.

Quello di Milano, sul finire dell'anno 2016, e quello di Roma, nel settembre dello stesso anno, per la seconda (dai più ritenuta quella corretta in ragione del dettato normativo).

Impugnazione delibere condominiali. Quali sono gli effetti della mediazione sulla decadenza?

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