È inammissibile l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio consultivo promossa dal condominio,quale portatore di un interesse non in quanto condomino, ma in quanto ex-amministratore del condominio medesimo. Questo il principio di diritto che è possibile ricavare dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1614 del 30 gennaio 2017.
Il giudice ha respinto per carenza di legittimazione ad agire la domanda di annullamento della delibera di approvazione del bilancio formulata dal condomino, ex amministratore. Questi contestava la voce del bilancio che prevedeva un credito a favore del condominio, per somme da recuperare proprio nei suoi confronti, per debiti maturati durante il suo incarico di amministratore.
Secondo il Tribunale, è evidente il conflitto di interessi, atteso che contro il condomino-amministratore è già pendente un diverso giudizio per responsabilità gestoria, connessa proprio all'incarico precedentemente svolto.
In altri termini, l'impugnazione non è fondata sulla tutela d'interessi connessi alla qualità di condomino, ma strumentale ad eludere il giudizio di responsabilità per cattiva amministrazione a suo carico.
Il fatto – In sede di approvazione del bilancio consultivo 2012 e il relativo stato di riparto, l'assemblea inseriva tra le voci di entrata anche il credito vantato verso il precedente amministratore, per il quale era pendente apposito giudizio promosso dallo stesso condominio contro l'ex amministratore.
Quest'ultimo, che è anche condomino, in quanto proprietario dell'appartamento sito al piano terra dell'edificio condominiale, impugnava la delibera assembleare di approvazione di bilancio, contestando in particolare la voce di bilancio “credito verso amministratore precedente”, che, a suo dire, poneva a suo carico un debito inconsistente e frutto di una ricostruzione erronea dei fatti.
Il condominio si costituiva in giudizio contestando, tra l'altro, inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire. Il condomino, infatti, aveva impugnato la delibera non in qualità di condomino, bensì per tutelare i suoi interessi di ex amministratore.
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