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Poteri dell'amministratore condominiale nei giudizi d'impugnazione delle delibere

Come deve comportarsi l'amministratore nel caso di impugnazione della delibera assembleare.
Avv. Alessandro Gallucci 

Che cosa può fare l'amministratore di condominio se uno dei partecipanti alla compagine impugna una delibera assembleare?

Per rispondere alla domanda è prima di tutto necessario ricordare che l'impugnazione di una deliberazione condominiale è soggetta al preventivo obbligatorio esperimento di un tentativo di mediazione (cfr. art. 71-quater disp. att. c.c. e d.lgs. n. 28/2010).

Tra i poteri riguardanti il procedimento di mediazione e quelli inerenti l'inizio e lo svolgimento della causa avente ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione assembleare vi sono sostanziali differenze; vediamo quali.

Mediazione prima dei giudizi d'impugnazione delle delibere

Rispetto al procedimento di mediazione, la riforma del condominio, introducendo in legge l'art. 71-quater disp. att. c.c. ha sostanzialmente ridotto l'amministratore ha mero nuncius della volontà assembleare.

Motivo?

Al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice” (art. 71-quater disp. att. c.c.).

Come dire: l'amministratore non può decidere se intraprendere o aderire ad un procedimento di mediazione se l'assemblea non lo autorizza con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione ed almeno 500 millesimi.

Revoca dell'amministratore, perchè è necessario ricorrere alla mediazione

Anche rispetto ai procedimenti aventi ad oggetto contestazione di delibere assembleari? Si, anche rispetto a questa controversia.

Speciale focus sull'impugnazione delle delibere condominiali

Lo stesso dicasi nel caso di proposta di mediazione: l'amministratore deve farsi autorizzare ad accettare o rifiutare dall'assemblea condominiale, con le medesime maggioranze suindicate.

Se rispetto all'accettazione della proposta la previsione del placet o del niet assembleare è comprensibile, non lo si condivide rispetto all'adesione o all'attivazione della procedura, quanto meno in relazione alle materie che rientrano nell'ambito della legittimazione attiva e passiva autonoma dell'amministratore condominiale.

Tra queste materie è annoverabile l'intero contenzioso giudiziale afferente le impugnazioni di delibere assembleari. Rispetto a questa materia, al Suprema Corte di Cassazione, ormai da anni, afferma che “in tema di condominio negli edifici, l'amministratore può resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso” (Cass. n. 1451 del 2014; Cass. n. 27292 del 2005)" (Cass. 23 aprile 2015, n. 8309).

Come dire: l'amministratore di condominio che riceve una invito in mediazione avente ad oggetto una delibera assembleare dovrà farsi autorizzare dall'assembleare a partecipare all'incontro, mentre se la controversia dovesse andare avanti, ossia giungere nelle aule di Tribunale, lo stesso amministratore avrebbe piena autonomia di:

a) nominare il legale del condominio;

b) nel caso di soccombenza decidere se far proporre appello oppure ricorso per Cassazione;

c) nel caso di vittoria resistere alle eventuali impugnazioni delle controparti.

In buona sostanza è evidente che le norme dettate in materia di mediazione condominiale sono del tutto mal coordinate rispetto a quelle che riguardano la legittimazione attiva e passiva dell'amministratore.

Amministratore e mediazione condominiale: alcune considerazioni

Sentenza
Scarica Cass. 23 aprile 2015, n. 8309
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