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Che cosa accade se la delibera assembleare diviene inefficace dopo l'emissione del decreto ingiuntivo?

Che cosa accade se la deliberazione viene dichiarata invalida dopo l'emissione del decreto ingiuntivo?
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi dei primi due commi dall’art. 1137 c.c.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

In sostanza ciò che l’assemblea decide è legge per i condomini; se uno di essi considera quella decisione invalida può impugnarla per cercare, tramite la via giudiziale, di ottenere una pronuncia d’invalidità.

Fino a quella decisione, ciò è importante, la delibera resta valida a meno che sempre la stessa Autorità Giudiziaria (si dice per via cautelare) non sospenda l’efficacia della delibera.

In questo contesto, pertanto, è ben possibile che una delibera impugnata ma non sospesa possa essere posta alla base di una richiesta di decreto ingiuntivo, il quale, proprio in ragione di quanto detto finora, verrà concesso.

Che cosa accade se la deliberazione viene dichiarata invalida dopo l’emissione del decreto?

Semplice: quel decreto dev’essere revocato; a dare questa risposta, non senza ricordarne i presupposti giuridici generali, è stata la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso 14 novembre.

Si legge nel provvedimento degli ermellini “ che se al giudice dell'impugnazione della delibera condominiale è dato il potere di sospendere cautelarmente, ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, cod. civ., l'esecuzione della delibera, con ciò determinandosi la sopravvenuta perdita di efficacia del titolo posto a base della pretesa avanzata in sede monitoria, a maggior ragione detta perdita di efficacia del titolo consegue alla pronuncia di merito a cognizione piena che, accogliendo l'impugnazione della delibera esperita dal condomino, dichiari l'invalidità della delibera assembleare.

Né è a ciò di ostacolo il fatto che si tratti di sentenza ancora soggetta ad impugnazione, giacché detta sentenza, ancor prima ed indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, in virtù della sua intrinseca imperatività, esplica un'efficacia di accertamento al di fuori del processo in cui è stata pronunciata cfr. Cass., Sez. Un., 19 giugno 2012, n. 10027).

Da tanto consegue che, proposta opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza, ancorché non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera.

Tale principio opera anche quando la sentenza di annullamento resa dal giudice dell'impugnazione della delibera assembleare sopravvenga alla decisione di merito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. 14 novembre 2012, n. 19938).

In considerazione di ciò è sempre bene fare attenzione quando si ritiene di non pagare una spesa condominiale perché si considera la delibera invalida: non impugnandola essa resta efficace e “pericolosa”.

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