Strumento potente cui spesso si fa ricorso, il decreto ingiuntivo provvisoriamente per il pagamento degli oneri condominiali, temuto dai condomini, consente di ottenere uno strumento per recuperare le somme dovute in tempi stretti.
Quando ne può essere chiesta l’emissione?
Ai sensi del primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c.
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
La Cassazione, nel corso del tempo, ha precisato che è indifferente si tratti di ripartizione consuntiva e/o preventiva e che, a seconda delle circostanze, può essere sufficiente anche l’approvazione di una spesa senza la relativa ripartizi one posto che tale operazione, in presenza di tabelle millesimali, è frutto d’una semplice operazione aritmetica.
In questo contesto vale la pena, leggendola direttamente, vedere che cosa hanno detto gli ermellini, di recente, sul famigerato ricorso per decreto ingiuntivo condominiale e sul contenuto dell’eventuale opposizione al decreto.
Si legge in sentenza che “ l'amministratore del condominio può promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'articolo 1137 cod. civ., dal momento che l'attualità del debito non è subordinata alla validità della delibera, ma solo alla sua perdurante efficacia.
A tal riguardo, si è precisato (dalla citata Cass., sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4421) che il legislatore, "onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (e pluribus, Cass. 9.12.05 n. 27292, 5.1.00 n. 29, 29.12.99 n. 14665, 15.5.98 n. 4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 8.8.00 n. 10427, 29.8. 1994 n. 7569)” (Cass. 18 settembre 2012, n. 15642).
In sostanza se ci si vuole lamentare dell’invalidità della delibera è necessario farlo con un’ordinaria impugnazione, eventualmente anche nella forma della domanda riconvenzionale in fase di opposizione a decreto ingiuntivo ma mai si può usare l’argomento come strumento di opposizione al decreto.