Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via accidentale, la loro validità.
Infatti, le contestazioni in ordine alla validità delle deliberazioni adottare dall'assemblea condominiali vanno proposte, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni e con le forme previste dall'art. 1137 c.c.
È quanto affermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 3284 dell' 11 marzo 2013, emessa nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali.
Il caso di specie. L'amministratore di condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro una s.r.l., proprietaria di un'unità immobiliare in condominio, per il mancato pagamento delle spese condominiali deliberate in assemblea e non contestate nel termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137 c.c.
La società si oppone all'ingiunzione di pagamento, sostenendo che l'unità immobiliare di sua proprietà è distaccata dal servizio di riscaldamento centralizzato, per il quale, quindi, non sarebbero dovute le spese di servizio oggetto del decreto opposto.
Chiede, pertanto, che venga accertato il distacco e, per l'effetto, venga dichiarata nulla la delibera assembleare e revocato il decreto ingiuntivo, con la restituzione di quanto già pagato.
La decisione del Tribunale di Milano. Il Tribunale meneghino ha rigettato l'opposizione proposta dal condomino moroso, rilevando che il decreto ingiuntivo è stato emesso per somme a carico dell'opponente con delibera condominiale la cui efficacia non è stata sospesa.
Nel caso di specie, infatti, i motivi d'impugnazione avrebbero dovuto essere proposti nel termine decadenziale di trenta giorni dalla deliberazione e con le forme previste dall'art. 1137 c.c..
Detti motivi di contestazione, pertanto, non possono trovare ingresso nel giudizio di opposizione in quanto tardivamente proposti, in adesione al principio per cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via accidentale, la loro validità.
Il Giudice ha altresì respinto la ricostruzione proposta dall'opponente in termini di nullità della delibera in questione (che avrebbe consentito di eludere il termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.), precisando che le eccezioni relative al riparto delle spese, come formulate dall'opponente, configurano profili di annullabilità delle delibere e non di nullità, in quanto relative alla ripartizione delle spese sono nulle solo se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni, modifica i criteri stabiliti dalla legge o in via convenzionale da tutti i condomini (Cass. civ. n. 7708/2007).
I profili di annullabilità della delibera vanno contestati entro trenta giorni. La decisione in commento segue un orientamento oramai consolidato in giurisprudenza, da ultimo, confermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26629 del 18 dicembre 2009.
In quella circostanza, la Suprema Corte ha affermato che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'amministratore di condominio per il recupero dei contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.
I supremi giudici, dunque, distinguono nettamente i poteri del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali dai poteri del giudice dell'impugnazione delle deliberazioni adottate dall'assemblea di condominio.
Il primo deve limitarsi a valutare l'esistenza e l'efficacia del titolo posto alla base del diritto di credito tutelato in via monitoria, al solo fine di valutare la legittimità del decreto emesso, mentre al secondo compete la valutazione in merito alla validità ed efficacia della deliberazione condominiale secondo i termini e le forme di cui all'art. 1137 c.c.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite è peraltro coerente con la ratio dei due istituti in esame. Il decorso del suddetto termine di trenta giorni comporta la decadenza della facoltà dei condomini astenuti, assenti o dissenzienti di contestare la validità della delibera adottata dall'assemblea di condominio, che acquista così efficacia definitiva.
Da ciò consegue che la (negata) possibilità di sindacare la validità delle delibere assembleari in sede di opposizione al decreto ingiuntivo comporterebbe una sostanziale elusione del termine decadenziale ex art. 1137 c.c., con grave pregiudizio per la tutela del credito.