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Opposizione al decreto ingiuntivo condominiale e ripartizione dell'onere della prova

Come ripartire i costi di opposizione al decreto ingiuntivo.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ogni condomino che non paga i contributi dovuti per la gestione e conservazione delle parti comuni dell’edificio è considerabili moroso e come tale soggetto all’azione giudiziale finalizzata al recupero del credito. Legittimato ad agire contro il comproprietario è l’amministratore di condominio.

Il provvedimento richiedibile un decreto ingiuntivo munito della formula di provvisoria esecutività. E’ chiaro sul punto il primo comma dell’art. 63 disp. att. c.c. a mente del quale:

per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.

Il decreto ingiuntivo, nel lessico giuridico, è chiamato provvedimento inaudita altera parte. In sostanza il giudice emette un atto senza aver sentito anche la controparte del richiedente: in pratica senza contraddittorio.

L’ingiunto, vale a dire la persona cui è ordinato di pagare, può contestare quanto intimatogli con la così detta opposizione a decreto ingiuntivo, atto che dev’essere proposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto.

Quella che si apre a seguito dell’opposizione, il così detto giudizio di opposizione, è una vera e propria causa al termine della quale il giudice è chiamato a decidere sull’esistenza del credito (o magari sulla sua corretta quantificazione).

In questo contesto è lecito domandarsi: chi deve provare che cosa? Detto giuridicamente: come si ripartisce l’onere della prova nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo? Per rispondere al quesito prendiamo da una sentenza di Cassazione, la n. 13523, dello scorso 27 luglio.

Il fatto. Decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.

Opposizione a decreto con richiesta di annullamento dello stess o per nullità delle delibere in quanto basate su tabelle millesimali mai approvate. La domanda viene accolta in pr imo e confermata in appello. Motivo: il condominio non ha fornito la prova dell’esistenza delle tabelle.

La compagine, quindi, ricorre in Cassazione lamentando l’illegittimità della decisione in quanto fondata su un errore in merito alla ripartizione dell’onere della prova. Non è vero, replicano gli ermellini:

nessuna censura può essere mossa al ragionamento dei giudici di seconde cure, i quali, confermando la corretta impostazione già adottata in primo grado, si sono limitati ad affermare che l'onere della prova del credito gravava sul Condominio, applicando così le norme sulla ripartizione probatoria nell'ambito del giudizio di opposizione.

Come pacificamente affermato dalla Suprema Corte, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cass., n. 17371 del 2003; Cass., n. 807 del 1999).

A ciò si aggiunga che qualora l'opponente a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per il pagamento di contributi condominiali contesti la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, incombe all'amministratore del Condominio, in quanto attore, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti(Cass., n. 7569 del 1994)” (Cass. 27 luglio 2012 n. 13523).

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