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Perché il decreto ingiuntivo condominiale non dev'essere preceduto dal tentativo di conciliazione?

Cause condominiali. Quando è necessario rivolgersi ad un organismo di mediazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Dallo scorso mese di marzo (esattamente dal 21 marzo 2012) chi volesse intentare una causa in materia condominiale dovrebbe far precedere l’azione giudiziale da un così detto tentativo di conciliazione.

Si tratta di un procedimento stragiudiziale finalizzato a comporre fuori dalle aule giudiziarie una potenziale lite.

Un modo come un altro per allungare i tempi della giustizia con spese a carico dei cittadini, hanno detto i detrattori del procedimento.

No! La mediazione è un’opportunità e dà ai giudici maggiore spazio per occuparsi di questioni più delicate, secondo i sostenitori della riforma.

Che cosa dice esattamente la legge? Ai sensi dell’art. 5, primo e secondo comma, d.lgs n. 28/10

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, [...], è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Tizio, proprietario di un appartamento nel condominio Alfa, vuole impugnare una deliberazione a suo dire invalida? Prima di farlo deve proporre istanza di mediazione (l’istanza sospende i termini decadenziali). Sempre lo stesso condomino vuole far causa al suo vicino perché non rispetta il regolamento condominiale? Prima di citarlo in giudizio deve rivolgersi ad un organismo di mediazione.

Questa procedura non è obbligatoria per tutte le controversie condominiali. Ai sensi del quarto comma, lett. a), del succitato articolo 5:

I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”.

Insomma il decreto ingiuntivo condominiale, quello provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., non è soggetto a tentativo di conciliazione.

Per quale motivo?

La ragione è semplice: questo procedimento è un rimedio straordinario utile a contrastare situazioni di morosità che possono danneggiare il condominio. Sottoporlo a tentativo di conciliazione vorrebbe dire ridurne l’efficacia.

Solamente l’opposizione (che nella sostanza apre una causa) e solamente dopo l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto (quello condominiale è provvisoriamente esecutivo ex lege) è soggetta a tentativo di conciliazione.

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