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Tentativo di conciliazione e diritti reali: perché il tentativo non dovrebbe valere nelle cause riguardanti l'usucapione?

Il tentativo di conciliazione in materia di usucapione: analisi delle posizioni giurisprudenziali e motivazioni per cui potrebbe non essere richiesto come condizione di procedibilità.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha previsto l’istituzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione con specifico riferimento a determinate. In particolare, ai sensi dell’art. 5, primo comma, di quel provvedimento:

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

La norma è entrata in vigore nel marzo del 2011 tranne per la materia degli incidenti stradali e del condominio per le quali l’obbligatorietà del tentativo partirà dal 21 marzo del 2012.

Così, ad esempio, ad oggi chi vuol far valere un proprio diritto in materia di proprietà deve prima d’ogni cosa promuovere questo procedimento di conciliazione. Esso non ha carattere giudiziale ma serve a cercare di far trovare alle parti un accordo transattivo: per molti la reale intenzione del legislatore delegato nell’emanazione del d.lgs n. 28 è stata solamente quelle di ritardare, a fini deflattivi, l’accesso alla giustizia.

Al di là di queste considerazioni vale la pena osservare come, in materia di usucapione, c’è chi, nello specifico un giudice del tribunale di Varese, ritiene che il tentativo di conciliazione non sia obbligatorio.

In particolare si legge in un’ordinanza dello scorso dicembre che “ l’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010 sottopone al tentativo obbligatorio di mediazione le controversie in materia di «diritti reali» e, quindi, di fatto anche l’azione per la declaratoria di usucapione.

Va, però rilevato che, in questo caso, il verbale di conciliazione non può offrire all’attore un risultato equivalente a quello della sentenza.

La conciliazione, infatti, non può determinare in favore dell’attore l’acquisto a titolo originario potendogli solo far conseguire eventualmente il bene immobile a titolo derivativo. […].Ne consegue che, nei casi in esame – quelli in cui l’accordo non può comporre la lite evitando la sentenza che si figura come indefettibile – non è richiesta la condizione di procedibilità ex art. 5, comma I, d.lgs 28/2010, giusta una interpretazione teleologica della disposizione, che conformi l’articolato al criterio costituzionale della ragionevolezza” (Trib. Varese ord. 20 dicembre 2011).

Sempre in giurisprudenza v’è stato chi s’è subito dimostrato d’avviso contrario. Così, in una pronuncia del Tribunale di Palermo, si legge che “ non è condivisibile quell'impostazione per cui - poiché la mediazione in tema di usucapione non può avere il medesimo effetto della sentenza (posto che non sarebbe trascrivibile il negozio di accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione) - allora un'interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 28/2010 dovrebbe portare ad escludere le controversie in materia di usucapione dalla mediazione obbligatoria; ritenuto, infatti, che il procedimento di mediazione tende a fare trovare un accordo che impedisca il sorgere del contenzioso giudiziario, senza che necessariamente tale accordo debba coincidere con il contenuto della pronuncia giudiziaria richiesta da parte attrice; considerato che la mediazione non è un clone anticipato della sentenza: l'accordo in sede di mediazione sulla domanda di usucapione può essere configurato in mille forme, tutte idonee a fare venire meno la lite (ad esempio trasferimento della proprietà del bene con acquisto a titolo derivativo o rinuncia alla domanda di acquisto della proprietà per usucapione a fronte del pagamento di una somma di denaro) […]” (Trib. Palermo, sez. dist. Bagheria, ord. 30 dicembre 2011).

La Corte Costituzionale, prossimamente, interverrà sulla legittimità costituzionale del tentativo di conciliazione mettendo la parola fine a tutte le querelle che lo riguardano.

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