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Devo attivare un procedimento di mediazione e non voglio rivolgermi ad un avvocato: che cosa devo fare?

Il procedimento di mediazione non necessita dell'assistenza legale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Dal marzo del 2011 per alcune materie e per condominio ed Rc auto dal marzo del 2012, prima d’iniziare una causa è necessario rivolgersi ad un organismo di conciliazione per il così detto tentativo di mediazione. L’esperimento di questo procedimento rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziaria. E’ chiarissimo sul punto il primo comma dell’art. 5 d.lgs n. 28/10 a mente del quale:

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.

L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.

Lo stesso articolo prevede delle deroghe per determinati procedimenti: il riferimento è alle azioni monitorie (il famoso decreto ingiuntivo) ai ricorsi cautelari e d’urgenza (il ben noto ricorso ex art. 700 c.p.c.) ed altri.

Ciò detto, è bene mettere in evidenza un aspetto: il procedimento di mediazione non necessita dell’assistenza legale. Si tratti d’un procedimento per la contestazione di una deliberazione condominiale o di quello per responsabilità medica, cambia poco, anzi nulla: l’interessato può fare da solo. Spetta al singolo naturalmente la scelta sul da farsi.

Per scegliere bene bisogna chiedersi: ho il tempo la capacità e la conoscenza giusta per trattare al fine di trovare un accordo sulla materia del contendere. Perché, in fondo, questo è lo scopo della mediazione.

Se la risposta è positiva rivolgetevi all’organismo di mediazione più vicino a voi (sul sito del ministero c’è un elenco di organismi accreditati) e seguite le istruzioni che vi danno per attivare il suddetto procedimento.

Si tratta di semplici operazioni (compilazione moduli, versamento somme) che non richiedono particolari capacità. E’ l’incontro di conciliazione quello per cui dovere sentirvi pronti.

Siete in grado di gestire la complessità della vicenda o comunque tenere le fila della trattativa? Se si non abbiate timore ed agite!

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