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Riscaldamento/Decreto Legislativo approvato il 30 giugno 2014 - chiarimenti

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E’ stato approvato lo scorso 30 di giugno il decreto legislativo che metterà per sempre la parola fine alla suddivisione delle spese di riscaldamento condominiale a seconda dei millesimi posseduti. Il decreto prevede infatti l’obbligo della regolazione del riscaldamento in tutti gli edifici, con in aggiunta strumenti che dovranno determinare il consumo di ogni appartamento per quanto riguarda gli edifici residenziali.

 

Per le regioni Piemonte e Lombardia si tratta di una novità solo parziale, in quanto precisi obblighi a riguardo entreranno in vigore a partire dal prossimo mese per il Piemonte e dal primo di settembre per la Lombardia (anche se la regione non effettuerà multe fino al 2017 in caso di mancato adempimento). Gli obblighi regionali resteranno in vigore nonostante il decreto nazionale, in quanto gli enti territoriali hanno specifiche competenze in merito alla riduzione dell’utilizzo dell’energia.

 

Nel caso in cui i condomini abbiano all’interno del regolamento una norma specifica che regolamenta la suddivisione delle spese di riscaldamento, dovranno modificare il regolamento condominiale stesso, in modo da includere la divisione della spesa in base all’effettivo utilizzo dell’energia per il riscaldamento. La divisione delle spese in base al consumo potrà essere applicata anche nell’anno successivo all’installazione delle valvole per la misurazione dei consumi, facendo di fatto slittare di dodici mesi l’effettiva applicazione della norma.

 

I condomini che non decideranno in merito all’applicazione del decreto potranno essere sanzionati con una multa fino a 2.500 euro.

 

Per l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’impianto di riscaldamento secondo le nuove norme, sarà necessario presentare all’assemblea condominiale un preciso progetto che tenga in considerazione tutti gli aspetti del decreto e del risparmio energetico.

 

Ma quali sono i dispositivi utilizzati? In primo luogo si renderà necessaria l’applicazione delle valvole termostatiche, dei dispositivi che permettono di variare l’emissione dell’acqua calda nei radiatori, e di conseguenza il consumo di energia ed il calore emesso. La valvola è quindi una sorta di “rubinetto” di immediata regolazione, che permette però un risparmio energetico ingente, soprattutto in caso di diverse esigenze di riscaldamento da parte dei condomini o nelle diverse parti della casa.

 

Oltre alle valvole manuali a cui abbiamo accennato esistono anche valvole digitali, che presentano costi maggiori ma effettivi benefici dal punto di vista del risparmio energetico. Il solo utilizzo delle valvole non è però sufficiente per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento condiviso, che dovranno per forza di cose essere dotati anche di un dispositivo di misurazione dell’energia utilizzata da ogni unità abitativa.

come al solito le norme in Italia sono fatte in modo che non possano essere applicate.....

mi riferisco alla possibilità di rinunciare all'impianto di riscaldamento condominiale.....

la norma parla di possibilità di staccarsi dall'impianto condominiale a meno che (cito) "non derivino notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini"

ora, posto che sui fatti "tecnici" nessuno possa dir nulla ( se un tecnico certifica che l'impianto centralizzato funziona bene anche se il mio alloggio non è allacciato), come la mettiamo sugli aggravi di spesa? è chiaro al mondo che , per quanto poco, un aggravio di spesa per gli altri condomini ci sarà sempre...

che dire? quanto è ,monetizzato, questo aggravio di spesa?

 

altra domanda agli esperti

quale è la percentuale della quota fissa da imputarsi a metri cubi e quanto quella da imputarsi a consumo?

sono proprietaria di un piccolo appartamento, sfitto ormai da anni

sino a due stagioni fa, grazie al fatto che l'allggio era vuoto, il condominio mi aveva accordato lo "sconto" del 35% sulle spese di riscaldamento

ora mi arriva il consuntivo della scorsa gestione (la prima dopo l'istallazione delle valvole di contabilizzazione del consumo)e con mio disappunto scopro che la cifra fissa è del 65% delle spese inerenti il riscaldamento... a che pro spendere circa 1000,00€ per l'istallazione delle valvole se poi pago la stessa quota? esiste una legge in cui sia espressamente indicata la percentuale?

e poi mi pare di capire che la cifra debba essere decisa in assemblea condominiale, cosa non fatta

cosa posso fare? solo pagare?

grazie per l'attenzione

....

ora, posto che sui fatti "tecnici" nessuno possa dir nulla ( se un tecnico certifica che l'impianto centralizzato funziona bene anche se il mio alloggio non è allacciato), come la mettiamo sugli aggravi di spesa? è chiaro al mondo che , per quanto poco, un aggravio di spesa per gli altri condomini ci sarà sempre...

che dire? quanto è ,monetizzato, questo aggravio di spesa?

 

altra domanda agli esperti

quale è la percentuale della quota fissa da imputarsi a metri cubi e quanto quella da imputarsi a consumo?

sono proprietaria di un piccolo appartamento, sfitto ormai da anni

sino a due stagioni fa, grazie al fatto che l'allggio era vuoto, il condominio mi aveva accordato lo "sconto" del 35% sulle spese di riscaldamento

ora mi arriva il consuntivo della scorsa gestione (la prima dopo l'istallazione delle valvole di contabilizzazione del consumo)e con mio disappunto scopro che la cifra fissa è del 65% delle spese inerenti il riscaldamento... a che pro spendere circa 1000,00€ per l'istallazione delle valvole se poi pago la stessa quota? esiste una legge in cui sia espressamente indicata la percentuale?

e poi mi pare di capire che la cifra debba essere decisa in assemblea condominiale, cosa non fatta

cosa posso fare? solo pagare?

grazie per l'attenzione

Che in Italia le cose non funzionino come in altri Paesi è risaputo. Però bisogna fare attenzione a non confondere le idee e farsi pregiudizi.

Innanzitutto la possibilità di staccarsi dall'impianto centralizzato è regolamentata (su Google si può trovare tutto): dato che chi si scollega fa diminuire le spese totali del riscaldamento centralizzato, in linea teorica il condominio non pagherà più per quell'appartamento che è divenuto indipendente. Può darsi che aumenti leggermente la quota fissa (ripartita a millesimi), perchè staccandosi un appartamento tale quota si divide sui restanti. Ma, a meno di casi particolari (ad esempio le seconde case), ritengo che tale variabile dovrebbe essere trascurabile.

 

La seconda domanda fa sorgere non pochi dubbi. Nel suo caso (appartamento sfitto) con la contabilizzazione individuale dovrebbe avere un enorme beneficio: mentre prima era obbligata a pagare in base ai millesimi anche in assenza di inquilini, ora tenendo chiuse le valvole termostatiche dovrà pagare la sola quota "fissa" (consumo involontario). Il risparmio è incontestabile, a meno che (come nel suo caso) non applichino una percentuale errata. Infatti la quota "fissa" (o impropriamente chiamata così) non può superare il 50%. Normalmente il rapporto è fissato a 70-30, in media.

Quindi le consiglio di informarsi bene e sollevare la questione con l'amministratore.

[P.S. L'unico caso dove la quota fissa potrebbe superare il 50% è quello delle seconde case, ad esempio in montagna: rimanendo vuote per una gran parte dell'anno, è corretto che la parte fissa possa essere più elevata.]

innanzi tutto grazie per la risposta

certo, parlerò con l'amministratore e cercherò di venirne a capo

quando lo scorso anno l'assemblea decise, anche perchè non ne avrebbe potuto fare a meno, di installare le valvole termostatiche , chiaramente pensavo che avrei risparmiato parecchio, considerato che appunto l'alloggio è vuoto e che quindi il consumo sarebbe stato pari a zero.

potrà capire come sono rimasta quando sul consuntivo mi sono vista attribuire la parte di "quota percentuale fissa" al 65% !!!!

dove posso trovare gli estremi normativi per l'individuazione di questa percentuale? esistono o è facoltà dell'assemblea deliberare qualunque percentuale?

grazie ancora

...

dove posso trovare gli estremi normativi per l'individuazione di questa percentuale? esistono o è facoltà dell'assemblea deliberare qualunque percentuale?

grazie ancora

Articolo 9 del Decreto legislativo che recepisce la Direttiva Europea EED 27/2012/UE:

"[...] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento."

Articolo 9 del Decreto legislativo che recepisce la Direttiva Europea EED 27/2012/UE:

"[...] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento."

Scusa ma non riesco a trovare la frase citata dell'Articolo 9. Il testo pubblicato su Normattiva è diverso:

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-07-18&atto.codiceRedazionale=14G00113&currentPage=1

Articolo 9 del Decreto legislativo che recepisce la Direttiva Europea EED 27/2012/UE:

"[...] l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo percentuali concordate. La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento."

Questo è il testo finale del Dlgs. 102/14:

"l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile

e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti"

 

- - - Aggiornato - - -

 

Scusa ma non riesco a trovare la frase citata dell'Articolo 9. Il testo pubblicato su Normattiva è diverso:

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-07-18&atto.codiceRedazionale=14G00113¤tPage=1

Questo è il testo finale del Dlgs. 102/14:

"l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile

e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti"

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