#1 Inviato 22 Gennaio, 2018 Nell'anno 2017 l'amministratore in carica presenta un consultivo a giugno 2017 in ritardo di 160 gg ma entro i limiti di legge. Fa approvare il consultivo ma non presenta il preventivo di spesa da 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. Dichiara le sue dimissioni, ma essendo giugno gli viene chiesto ( dai suoi accoliti) di rimanere in carica fino ai primi di settembre 2017. A scadenza del termine non viene fatta nessuna assemblea condominiale. Viene convocata assemblea condominiale solo a fine gennaio 2018 dallo stesso amministratore. All' Odg. indica approvazione del preventivo 2017-2018, senza consultivo 2017. Sono stati fatti dai condomini per 2017 acconti di gestione. N.B. Il condominio è senza regolamento di condominio. Domanda è legittimo quanto ha fatto l'amministratore?. Bisogna approvare il preventivo 2017? senza un rendiconto dello 2017?. Indicibile è il comportamento dell'amministratore, può fare quello che vuole? Ci sono leggi che ci tutelano da questi comportamenti?
#2 Inviato 22 Gennaio, 2018 Premesso che la redazione, nonchè presentazione ed approvazione, del preventivo di spesa è consigliabile sempre in quanto permette la richiesta delle quote, esso non è tuttavia obbligatorio, tant'è che in alcune regioni usano non farlo, è invece essenziale la presentazione del rendiconto annuale, questo si obbligatorio a pena di revoca giudiziale dell'amministratore. Detto ciò se l'anno di gestione è trascorso ha poco senso redarre e presentare il preventivo, anche se possibile farlo, in quanto è sufficiente il rendiconto in cui si sa quanto si è speso e quanto si è incassato e conseguentemente presentare la ripartizione delle quote dovute
#3 Inviato 22 Gennaio, 2018 Se lo lasciate fare senza nominare un successore questo amministratore farà sempre quello che gli pare. Mettetevi d'accordo e nominate un altro al suo posto, magari richiedendo un'assemblea straordinaria a norma dell'art 66 Dacc.