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Il condomino ha diritto ad impugnare in appello ed in Cassazione la sentenza sfavorevole al condominio

Caso in cui un condomino si vede negata la possibilità d'installare delle targhe sul muro condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un condomino si vede negata la possibilità d’installare delle targhe sul muro condominiale. In particolare si trattava d’insegne relative ad un’attività di autoscuola, pratiche automobilistiche ed altra attività commerciale.

Ne seguiva un contenzioso sfociato in una sentenza di Cassazione (la n. 4991 dello scorso 28 marzo).

Questo dato, come si suole dire, lo formiamo per la cronaca anche se non inciderà minimamente sul senso della decisione resa dai giudici di piazza Cavour.

La materia del contendere è: legittimazione del condomino a stare in giudizio, surrogando di fatto l’amministratore, nelle cause aventi ad oggetti l’uso della cosa comune. Il proprietario dei locali commerciali aveva impugnato la delibera di diniego dell’autorizzazione. La delibera era stata annullata dal giudice di pace adito. La sentenza impugnata da un condomino e non dall’amministratore.

Il Tribunale aveva rigettato l’appello perché a suo dire la sentenza non poteva esser impugnata se non dall’amministratore. Da qui il ricorso per Cassazione del condomino. Ricorso accolto con cassazione della sentenza.

Si legge nella pronuncia resa dagli ermellini che “ il merito della controversia, ad onta delle ragioni che avevano indotto ad affermare la competenza per materia del giudice di pace, ha dunque riguardato, non già i limiti quantitativi e qualitativi nell'uso dei servizi del condominio, ma l'esistenza (o l'inesistenza) del diritto di usare del muro comune al fine di apporvi targhe, e quindi un diritto soggettivo di carattere dominicale spettante al condomino.

È evidente che, in siffatta fattispecie, il Tribunale, investito dell'appello del singolo condomino, ha errato a ritenere che la legittimazione ad impugnare spettasse esclusivamente all'amministratore per essere la causa decisa in primo grado relativa alla gestione di un servizio comune.

Essendo in discussione i diritti e le facoltà che si riconnettono al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la legittimazione ad appellare del singolo condomino, in luogo dell'amministratore che era stato parte nel giudizio di primo grado, e ciò in base al principio secondo cui nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, né quindi del potere di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza (Cass., Sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479; Cass., Sez. II, 21 gennaio 2010, n. 1011, Cass., Sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3900; Cass., Sez. III, 16 maggio 2011, n. 10717)" (Cass. 28 marzo 2012, n. 4991).

In sostanza i condomini devono essere considerati alla stregua dell’amministratore per ciò che concerne la possibilità di opporsi a sentenze pregiudizievoli dei loro diritti sulle cose comuni. Sempre per la cronaca: nel giudizio di merito il diniego di affissione dell’insegna era stato considerato illegittimo.

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