Vai al contenuto
sarah72

Amministratore e legittimazione processuale

Partecipa al forum, invia un quesito

In seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 06.08.2010 è espressamente previsto che per la legittimazione processuale dell'amministratore per le liti sia attive sia passive debba esserci una delibera apposita.

Nel caso che mi interessa l'impugnazione della delibera è iniziata prima di detta sentenza, e sempre prima l'amministratore comunicava all'assemblea di aver dato mandato ad un legale per resistere in giudizio: tale delibera, non impugnata, a mio parere - pur non essendo all'epoca necessario - equivaleva ad una delega implicita da parte del condominio.

Tuttavia il giudice successivamente, ha ritenuto che mancasse la ratifica e ha dichiarato il Condominio contumace.

Chi ha un'opinione o chi conosce giurisprudenza che possa aiutarmi ?

in analogia devo sottoporvi il seguente caso: l'amministratore ha convocato in maniera informale i condomini - senza indire un'assemblea straordinaria- per comunicare che stava andando a sentenza una lite cominciata nel 2009 promossa da un condomino per richiesta risarcimento danni dovuti ad una fuoriuscita di acqua e non riconosciuti dall'assicurazione. ora dal 2009 ad oggi si sono svolte ben circa sette assemblee tra ordinarie e straordinarie ma in nessuna è stato mai esposto il caso.

ora vi è responsabilità civile nei confronti dell'amministratore in caso di soccombenza da parte del condominio in quanto nessuna delibera è stata mai presa sul caso? inoltre nella riunione informale non sono stati forniti i dati e le perizie che sono oggetto di contenzioso, ma ci è stato solo chiesto se volevamo addivenire ad una

transazazione con la controparte.qualcuno può dirmi come controbattere o comportarsi.grazie.

in analogia devo sottoporvi il seguente caso: l'amministratore ha convocato in maniera informale i condomini - senza indire un'assemblea straordinaria- per comunicare che stava andando a sentenza una lite cominciata nel 2009 promossa da un condomino per richiesta risarcimento danni dovuti ad una fuoriuscita di acqua e non riconosciuti dall'assicurazione. ora dal 2009 ad oggi si sono svolte ben circa sette assemblee tra ordinarie e straordinarie ma in nessuna è stato mai esposto il caso.

ora vi è responsabilità civile nei confronti dell'amministratore in caso di soccombenza da parte del condominio in quanto nessuna delibera è stata mai presa sul caso? inoltre nella riunione informale non sono stati forniti i dati e le perizie che sono oggetto di contenzioso, ma ci è stato solo chiesto se volevamo addivenire ad una

transazazione con la controparte.qualcuno può dirmi come controbattere o comportarsi.grazie.

L'amministratore fino alle Sezioni Unite da me citate aveva la legittimazione processuale passiva, nel senso che era sufficiente dare esecuzione ad una delibera assembleare per resistere in giudizio. Ora se nel caso da Te citato l'assemblea aveva declinato ogni responsabilità in merito alla causazione del danno, in ciò confortato anche dalla Assicurazione, l'amministratore si è costituito legittimamente.

Certo è che nella prima occasione utile avrebbe dovuto renderne conto all'assemblea.

Sarebbe ipotizzabile una responsabilità dell'amministratore, soprattutto in merito a chi avrebbe potuto presentare eventualmente atto di dissenso alla lite.

In seguito alla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 06.08.2010 è espressamente previsto che per la legittimazione processuale dell'amministratore per le liti sia attive sia passive debba esserci una delibera apposita.

Nel caso che mi interessa l'impugnazione della delibera è iniziata prima di detta sentenza, e sempre prima l'amministratore comunicava all'assemblea di aver dato mandato ad un legale per resistere in giudizio: tale delibera, non impugnata, a mio parere - pur non essendo all'epoca necessario - equivaleva ad una delega implicita da parte del condominio.

Tuttavia il giudice successivamente, ha ritenuto che mancasse la ratifica e ha dichiarato il Condominio contumace.

Chi ha un'opinione o chi conosce giurisprudenza che possa aiutarmi ?

L’art. 1131 c.c. delinea la competenza dell'amministratore a rappresentare legalmente il condominio sia contro i partetipanti allo stesso sia contro i terzi estrerni. " Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi......"

 

 

qualora la questione in oggetto esorbita dalle attribuzioni specificatre all'art. 1130 allora l'amministratore e' tenuto a passare dall'assemblea.

 

fin qui penso che dubbi non esistono.

 

mi sembra di aver capito che l'amministratore ha indetto un'assemblea che ha deliberato per l'inizio di una lite attive verso un soggetto terzo al condominio.

 

veniamo ora all'impugnazione di tale delibera sancito dallart. 1132 del cc.

 

premetto che: il campo di applicazione dell’articolo in esame è limitato alle liti che rientrano nell’ambito delle competenze dell’assemblea. In sostanza il condomino non può dissociarsi da quelle azioni che mirano al recuperare il credito dal condomino moroso( liti riguardante le attribuzioni dell'amministratore e che non necessitano di delibera assembleare).

 

se in una delibera assembleare un condomino e' dissenziente , egli dovra' "comunicare espressamente" ,entro 30 giorni dalla decisione di resistere in giudizio, Il suo dissenso. Per gli assenti questo termine decorre dalla comunicazione dello svolgimento dell’assemblea.

 

Dei dubbi sono stati sollevati in relazione al significato da dare al termine "notificare" .Alcune sentenze ritengono che con tale parola si sia inteso indicare la notifica fatta a mezzo di ufficiale giudiziario. Altre tesi propendono per un’interpretazione più ampia del vocabolo, affermando che s’intenda più semplicemente portare a conoscenza in modo certo, tanto da ritenere sufficiente la comunicazione fatta in assemblea.

 

Personalemente sono propenso alla prima ipotesi ovvero che la comunicazione debba avvenire tamite raccomandata all'amministratore entro 30 gg dalla delibera.

perche in fase giudiziale il legislatore potrebbe interpretare sia in un modo o in un altro.

La Corte di Cassazione, tuttavia, si è nuovamente espressa in senso opposto. Conformemente a quanto statuito

dalle Sezioni Unite (sent. n. 18332/2010) la S.C. ha recentemente chiarito che: “l’amministratore del

condominio, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio

notizia all’assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell'art. 1131, comma

2 e 3 c.c., può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione

dell’assemblea, ma deve, in tale ipotesi, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa,

per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione ovvero di impugnazione (Cass. 31 gennaio 2011,

n. 2179).

Dalla legittimazione attiva e passiva che l’art. 1131 c.c. attribuisce all’amministratore può derivare una eventuale

responsabilità omissiva dello stesso qualora l’amministratore, essendone legittimato, non si attivi in eventuali azioni

attive o passive che il condominio deve promuovere o nei cui confronti sono state intraprese.

 

http://www.ilsole24ore.com/st/nlprofessionisti/111205/i24pdf/0-DOSSIER-IMMOBILI-24-PLUS-LINK.PDF

Forse non mi sono espressa bene.. perlomeno x quel che riguarda la mia domanda iniziale.

Ho detto che un condomino ha impugnato una delibera prima delle Sezioni Unite e l'Amministratore ha resistito in giudizio - non ha quindi iniziato la lite - dando esecuzione a quella delibera. E successivamente lo ha comunicato all'assemblea.

Però non ti ho chiesto di come debba essere espresso l'atto di dissenso.

Il problema è che il Giudice ha ritenuto inefficace la procura conferita all'avvocato perché basandosi sull'assunto delle Sezioni Unite ha rilevato che l'amministratore non avesse la legittimazione processuale.

Mi occorrono pareri al riguardo.

Ti ringrazio comunque

 

- - - Aggiornato - - -

 

Sono d'accordo con ciò che dici, ma il caso che mi interessa è a cavallo tra il vecchio orientamento e il nuovo.

Secondo il vecchio orientamento l'amministratore non necessitava di ratifica, eppure ne ha riferito all'assemblea, ottenendo con ciò una ratifica implicita.

Mi chiedo che senso avesse chiedere un'ulteriore ratifica...

l'atto di dissenso deve essere fatto a mezzo di ufficiale giudiziale sempe entro 30 gg dalla famosa delibera dell'assemblea e comunicata all'amministraore in tempo ( a prescindere se i giudice ha ritenuta valida o meno al procura conferitogli).

 

se ha fatto cio' il condomino dissenziente e' apposto.

 

per l'amministratore invece il problema e' ben altro

ma chi ha parlato di atto di dissenso ?

Io ne ho parlato solo per dare risposta a Elicof22 sull'eventuale responsabilità dell'amministratore che non comunica di essersi costituito in una causa e pertanto non consente ai condomini che non fossero d'accordo con il suo operato di esercitare l'eventuale atto di dissenso. Entro i famosi 30 giorni.

Nel caso citato da me, non è un problema di dissenso alla lite.

Partecipa al forum, invia un quesito

×