Vai al contenuto
ribi65

Stillicidio ripetuto nel tempo

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti, scrivo dalla Toscana, e avrei bisogno di un aiuto.

Da anni la totale mancanza di rispetto invita il condomino sopra di me a tendere i panni gocciolanti sul tenditoio esterno anche quando ci sono i miei tesi.

Fino ad oggi ho cercato di tollerare questo comportamento. Ovviamente è giunto il momento di dire basta.

Siamo in un condominio di 10 appartamenti e un garage separato.Ho contattato l'amministratore tramite pec invitandola a richiamare il proprietario dell'appartamento. Le ho anche ricordato che ci sono sentenze ( Corte di Cassazione n. 14547/2012 che stabilisce che “I PANNI LAVATI POSSONO ESSERE STESI NEGLI SPAZI CONDOMINIALI MA A PATTO CHE VENGANO STRIZZATI BENE PER EVITARE DI FARLI SGOCCIOLARE”, nonchè l'art. 908 del c.c. che disciplina, in similitudine, lo scarico delle acque piovane).

Vi è stato un primo richiamo da parte dell'amministratore, che però non ha prodotto risultati.

Ho proceduto con una seconda pec facendo notare che secondo me, come amministratore, ha il diritto e il dovere di fare rispettare la legge, anche in assenza di un regolamento di condominio. E potrebbe, per fare questo, procedere anche ad un'azione legale.

la sua risposta di contro è stata questa:

 

"Buonasera

vengo a precisarti quanto segue:

1) il regolamento di condominio è obbligatorio quando gli appartamenti sono più di 10; voi siete 10, quindi non c’è nessun obbligo di legge per cui io possa imporlo.

2) nessuno ha mai chiesto di redigerlo, ( e la redazione ha un costo )

3) ho letto la sentenza che tu hai citato, è vero che tratta di stillicidio tra due balconi sovrapposti, ma come avrai sicuramento notato il ricorrente è parte privata, così come il resistente,

questo a convalidare quanto ti avevo detto in merito al fatto che non ho, come amministratore, la legittimazione di agire in giudizio contro il sig. Cappella, perchè non è una violazione di utilizzo di una parte comune( come potrebbe essere, ad esempio, l’occupazione da parte di un condomino dell’androne condominiale con un mobile suo privato, in quanto in questo caso la legittimazione deriva dall’occupare, da parte di un singolo un bene di proprietà comune a tutti i condomini).

inoltre nel caso trattato nella sentenza c’è un regolamento condominiale.

pertanto vengo a confermarti che posso fare una ulteriore comunicazione al sig. Cappella, ma devo fermarmi li.

tieni conto anche di una cosa, se proseguissi nell’azione, il sig. Cappella potrebbe costituirsi solo per fare dichiarare al giudice la mancanza di legittimazione ad agire dell’amministratore, fare dichiarare l’improcedibilità dell’azione, e richiedere il rimborso delle spese legali sostenute per la costituzione in giudizio.

spese che dovrebbe pagare il condominio, ma che verrebbero contestate dagli altri condomini sull’assunto che io come amministratore avrei dovuto sapere che non ero legittimato a procedere."

 

Scusate se mi sono dilungato, ma ora avrei bisogno del vostro aiuto perché, al di là del non avere gli strumenti atti a conoscere questo aspetto sul potere dell'amministratore, non so come comportarmi per risolvere questo problema.

L’amministratore ti ha posto la questione in modo molto chiaro e pertinente. Non ho nulla da eccepire nè sul contenuto nè sul tono, che mi sembra davvero molto, molto disponibile.

 

Ha perfettamente ragione su tutta la linea. Se vorrai veder rispettati i tuoi diritti dovrai agire da solo contro il condòmino responsabile.

Grazie mille, ma potrei fare prima agendo attraverso il giudice di pace? altra cosa che non mi è chiara, ma essendo in 10 condomini più un proprietario di un garage, è obbligatorio stilare un regolamento di condominio?

Se siete oltre 10 condòmini (cioè oltre 10 proprietari diversi di almeno 10 unità immobiliari), il regolamento di condominio, ai sensi dell'art. 1138 cc , DEVE essere adottato e deve contenere come minimo delle norme aventi ad oggetto:

 

- disciplina sull'uso delle parti comuni;

- ripartizione delle spese;

- tutela del decoro;

- amministrazione.

 

Il regolamento può essere formato su iniziativa di ciascun condomino e può essere approvato con la maggioranza dei presenti in assemblea che esprimano almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

 

Peccato che la norma non ha inserito alcuna sanzione in caso di violazione. Quindi c'è l'obbligo, ma non la sanzione. Resta il fatto che un singolo condòmino, in presenza di oltre 10 condòmini, si può rivolgere ad un giudice per farlo imporre.

 

Nel vostro caso se siete 11 condòmini, l'adozione di un RdC sarebbe obbligatorio.

Partecipa al forum, invia un quesito

×