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Nomina dell'amministratore impugnazione della delibera e legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole.

Ruolo dell'amministratore e legittimazione concorrente dei condomini per i casi di controversie giudiziarie aventi ad oggetto questioni condominiali.
Avv. Alessandro Gallucci 
17 Gen, 2011

La nomina dell’amministratore di condominio, al pari di ogn’altra deliberazione, deve essere decisa nei modi e nei termini previsti dalla legge. In caso contrario chi vi ha interesse (ossia i condomini assenti e quelli dissenzienti) può impugnare la delibera nei modi e nei termini prescritti dall’art. 1137 c.c.

L’impugnazione della sentenza sfavorevole al condominio, trattandosi di materia avente rilevanza per i soli profili gestori della compagine, spetta esclusivamente all’amministratore non trovando spazio per simili materie la legittimazione concorrente dei singoli condomino.

Questo, in breve, il contenuto della sentenza n. 21444 del 19 ottobre 2010, resa dal Supremo Collegio.

Vediamo più da vicino i punti nodali della decisione

Ruolo dell’amministratore e legittimazione concorrente dei condomini per i casi di controversie giudiziarie aventi ad oggetto questioni condominiali

Per regola generale, il condomino che intenda evitare gli effetti della sentenza sfavorevole pronunciata nel giudizio cui egli ha preso parte attraverso l'amministratore può valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte.

Configurandosi, infatti, il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva il singolo partecipante della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale, con la conseguenza che egli è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell'amministratore (Cass., Sez. 2, 7 agosto 2002, n. 11882; Cass., Sez. 2, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9206; Cass., Sez. 3, 18 febbraio 2010, n. 3900)” (Cass. 19 ottobre 2010 n. 21444).

Impugnazione della delibera condominiale. Inapplicabilità del principio generale: ragioni giuridiche

Per costante orientamento (Cass., Sez. 2, 12 marzo 1994, n. 2393; Cass., Sez. 2, 29 agosto 1997, n. 8257; Cass., Sez. 2, 3 luglio 1998, n. 6480; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2005, n. 9213), tale principio non trova tuttavia applicazione riguardo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazione dell'assemblea condominiale che, come quella relativa alla gestione di un servizio comune, tenda a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che, in tali controversie, la legittimazione ad agire - e quindi anche ad impugnare - spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino(Cass. ult. cit.)

In ragione di ciò, concludono i giudici di legittimità,visto e considerato che “ la delibera di nomina dell'amministratore tende a soddisfare le esigenze della gestione collettiva e solo indirettamente l'interesse del singolo al funzionamento corretto della vita condominiale, in tali controversie la legittimazione ad impugnare la sentenza sfavorevole al condominio spetta in via esclusiva all'amministratore e non anche ai singoli condomini(Cass. 19 ottobre 2010 n. 21444).

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