#1 Inviato 22 Marzo, 2015 Abito in un condominio di 16 unità abitative. Nel 2008 si sono completati lavori di manutenzione straordinaria per 125.000,00 Euro. Un solo condomino, titolare di 170 millesimi, si è sottratto al pagamento delle proprie quote per un valore di circa 20.000,00 Euro. Al conseguente Decreto Ingiuntivo del 2009 si è opposto adducendo vari pretesti tra cui la inadeguatezza delle Tabelle Millesimali in corso. Quasi a conclusione della causa civile in corso ha proposto un accordo conciliativo per la riduzione del debito con accollo ai restanti condomini delle differenze a saldo, oltre la suddivisione a metà delle spese legali ed accessorie. Nell'ultima assemblea i condomini presenti hanno accettato il compromesso a maggioranza non unanime. Alla votazione hanno partecipato sia l'avvocato delegato dal moroso che tre condomini subentrati nella proprietà successivamente all'epoca dei lavori oltre a 6 vecchi condomini. Assenti per dissenso altri 6 condomini. Domande: 1) E' corretta l'approvazione con persone estranee al contenzioso (i 3 condomini non interessati in quanto ill pagamento a carico dei vecchi proprietari) oltre che dalla controparte morosa? 2) Il tentativo di accordo doveva essere notificato anche ai vecchi proprietari interessati? 3) La maggiornanza non doveva essere formata dai soli interessati all'accollo dei successivi oneri dell'accordo? 4) Gli assenti hanno possibilità di opporsi a questa delibera per assenza di notifica ovvero per dissenso sull'accordo? Grazie per il Vs. aiuto.
#2 Inviato 24 Marzo, 2015 Come mai nessuno mi risponde? Sono così difficili le domande poste? Aiutatemi vi prego ..... Abito in un condominio di 16 unità abitative. Nel 2008 si sono completati lavori di manutenzione straordinaria per 125.000,00 Euro. Un solo condomino, titolare di 170 millesimi, si è sottratto al pagamento delle proprie quote per un valore di circa 20.000,00 Euro.Al conseguente Decreto Ingiuntivo del 2009 si è opposto adducendo vari pretesti tra cui la inadeguatezza delle Tabelle Millesimali in corso. Quasi a conclusione della causa civile in corso ha proposto un accordo conciliativo per la riduzione del debito con accollo ai restanti condomini delle differenze a saldo, oltre la suddivisione a metà delle spese legali ed accessorie. Nell'ultima assemblea i condomini presenti hanno accettato il compromesso a maggioranza non unanime. Alla votazione hanno partecipato sia l'avvocato delegato dal moroso che tre condomini subentrati nella proprietà successivamente all'epoca dei lavori oltre a 6 vecchi condomini. Assenti per dissenso altri 6 condomini. Domande: 1) E' corretta l'approvazione con persone estranee al contenzioso (i 3 condomini non interessati in quanto ill pagamento a carico dei vecchi proprietari) oltre che dalla controparte morosa? 2) Il tentativo di accordo doveva essere notificato anche ai vecchi proprietari interessati? 3) La maggiornanza non doveva essere formata dai soli interessati all'accollo dei successivi oneri dell'accordo? 4) Gli assenti hanno possibilità di opporsi a questa delibera per assenza di notifica ovvero per dissenso sull'accordo? Grazie per il Vs. aiuto.
#3 Inviato 24 Marzo, 2015 Salve, in merito alla mediazione essa deve essere promossa presso organismi abilitati, non può essere un accordo a due o a tre, questo perchè la legge prevedendone la sua reintroduzione ha previsto precisi criteri di adempimento. Essendo comunque un accordo tra un debitore ed un creditore, la particolarità in ambito condominiale è quella che il creditore in realtà è formato da tutti i condomini su cui ricade il debito non pagato. All'atto quindi della votazione il debitore (o il suo delegato) non aveva poteri di voto in quanto la decisione riguardava se accettare o meno quel tipo di accordo. Quindi la votazione doveva essere ristretta unicamente ai soli condomini creditori. Per quanto riguarda i nuovi proprietari, se il debito persiste e si protrae ancora su di loro hanno diritto di voto, ma se il debito ha toccato i vecchi proprietari (che quindi hanno versato di più del dovuto) non incidendo sui nuovi, allora il voto dovrà essere deciso dai vecchi (in quanto creditori). In conclusione la decisione spetterà ai creditori (vecchi o nuovi o entrambi lo verificherà l'Amministratore), che votando decideranno se accettare o meno l'accordo. Se l'accordo non verrà raggiunto perchè ad esempio il debitore pagherà poco allora verrà redatto un verbale di mancata conciliazione che verrà presentato poi in giudizio. Cordiali saluti.
#4 Inviato 24 Marzo, 2015 Grazie per la risposta. Il problema è proprio questo: la maggioranza per accettare l'accordo è stata raggiunta con la partecipazione di tre condomini non proprietari al momento dell'insorgenza della lite e dalla partecipazione al voto dell'avvocato delegato dalla controparte non astenutosi. In mancanza non si sarebbe realizzato il quorum di maggioranza. I costi dell'accordo a perdere graveranno anche sui vecchi proprietari non convocati ed impossibilitati a partecipare al voto. Gli assenti e/o dissenzienti penso che abbiano possibilità di opporsi a tale accordo impugnando la delibera entro 30 gg. Basta una opposizione amministrativa per provocare il ravvedimento in autotela da parte dell'Amministratore o bisogna rivolgersi ad un avvocato per l'attivazione in sede giudiziaria ??? Salve,in merito alla mediazione essa deve essere promossa presso organismi abilitati, non può essere un accordo a due o a tre, questo perchè la legge prevedendone la sua reintroduzione ha previsto precisi criteri di adempimento. Essendo comunque un accordo tra un debitore ed un creditore, la particolarità in ambito condominiale è quella che il creditore in realtà è formato da tutti i condomini su cui ricade il debito non pagato. All'atto quindi della votazione il debitore (o il suo delegato) non aveva poteri di voto in quanto la decisione riguardava se accettare o meno quel tipo di accordo. Quindi la votazione doveva essere ristretta unicamente ai soli condomini creditori. Per quanto riguarda i nuovi proprietari, se il debito persiste e si protrae ancora su di loro hanno diritto di voto, ma se il debito ha toccato i vecchi proprietari (che quindi hanno versato di più del dovuto) non incidendo sui nuovi, allora il voto dovrà essere deciso dai vecchi (in quanto creditori). In conclusione la decisione spetterà ai creditori (vecchi o nuovi o entrambi lo verificherà l'Amministratore), che votando decideranno se accettare o meno l'accordo. Se l'accordo non verrà raggiunto perchè ad esempio il debitore pagherà poco allora verrà redatto un verbale di mancata conciliazione che verrà presentato poi in giudizio. Cordiali saluti.