Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

In quali casi può essere utile attivare il procedimento di conciliazione per controversie in materia di condominio?

Controversie condominiali, i casi in cui è utile attivare la conciliazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

La mediazione, o mediaconciliazione o conciliazione, è un procedimento finalizzato ad accomodare i contrati tra gli interessi di due o più parti sorti in merito ad una specifica questione.

Una sorta di transazione nella quale i soggetti chiamati interessati non giungono, o quanto meno non per forza, ad ottenere un riconoscimento pieno del diritto avanzato ma trovano un accordo che sia comunque in grado di soddisfarli, sia pur non pienamente.

Il nostro ordinamento, con il d.lgs n. 28/10, ha previsto che “ chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, primo comma, d.lgs n. 28/10).

Il tentativo è divenuto obbligatorio a partire dallo scorso mese di marzo ma per il condominio, come per i danni da circolazione stradale, diverrà condizione di procedibilità a partire da marzo del 2012.

Ad oggi, quindi, una persona che intenda intraprendere un’azione giudiziaria in materia condominiale può ancora scegliere se attivare, o meno, il procedimento di mediaconciliazione.

Si pensi all’impugnazione di una deliberazione assembleare, all’osservanza del regolamento di condominio, all’uso della cosa comune, ecc.

Ciò detto è utile domandarsi: quando risulta davvero conveniente rivolgersi ad un organismo di conciliazione piuttosto che intraprendere subito una causa?

Delibere assembleari

Per i casi di omessa convocazione, mancato raggiungimento del quorum, omessa indicazione di un argomento nell’ordine del giorno ed in generale per tutti quei casi in cui la riconvocazione dell’assise sarebbe utile ad eliminare i vizi della prima delibera. Si eviterebbe così un giudizio buono solamente per valutare la così detta soccombenza virtuale ai fini della condanna alle spese del giudizio.

Regolamento e uso delle cose comuni

In tutti quei casi in cui l’accordo è a portata di mano ma le parti, per una serie di motivi, spesso per piccole questioni di principio, non sono riuscite ad accordarsi personalmente. In questi casi il ruolo del mediatore, se ben svolto, potrebbe essere di grande aiuto.

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 28/10, infine, è bene ricordare che

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Conciliazione in condominio.

Conciliazione in condominio. Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha previsto l’istituzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione con specifico riferimento a determinate. In particolare, ai sensi