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L'atto con cui si ottiene il pagamento dilazionato delle spese condominiali dev'essere provato per iscritto

L'importanza della prova scritta per ottenere il pagamento dilazionato delle spese condominiali: analisi di un caso e chiarimenti sulla necessità di un accordo formale con l'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 
Feb 8, 2012

In tempo di crisi i condomini fanno fatica a pagare le rate condominiali. Sembrerà banale ma è così: in tanti, spesso, scrivono sul nostro forum chiedendo se è possibile ottenere una dilazione di pagamento degli oneri condominiali.

La risposta, in linea teorica, è positiva ma l’accordo dev’essere messo per iscritto per evitare sgradite sorprese.

Vediamo in che modo analizzando un caso risolto dal Giudice di Pace di Bari con una sentenza, resa sul finire del 2010, a seguito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Controversia sul pagamento delle spese condominiali

La sig.ra Tizia, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal condominio Alfa, cui partecipa, conveniva in giudizio la suddetta compagine, in persona dell'amministratore p.t.

Il fine dell’azione giudiziaria era il seguente: sentire revocato il provvedimento giudiziale monitorio, provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., con il quale le veniva ingiunto di pagare un importo a titolo di oneri condominiali scaduti oltre spese e competenze per il procedimento ingiuntivo.

Nell'atto di citazione veniva eccepito un accredito intervenuto per una transazione con l'amministratore del condominio.

Sentenza sul pagamento dilazionato e prova scritta necessaria

Il giudice di pace di Bari, questa esposta è sostanzialmente la storia sottesa alla sentenza, ha sancito che “ la domanda dell' opponente è destituita di ogni fondamento” In particolare, spiega il magistrato adito, “non ha pregio alcuno la eccezione di una presunto accordo di pagamento dilazionato, intervenuto con l'amministratore del condominio per il pagamento delle quote condominiali e delle competenze, derivanti dall'approvazione del bilancio giusta delibera dell'assemblea condominiale del 14-09-2009.

Occorre un'apposita delibera assembleare per accordare al condomino il pagamento delle competenze: tale delibera non è mai stata adottata, per cui legittimamente l'amministratore ha avviato il procedimento monitorio, senza alcun atto preventivo di costituzione in mora nei confronti della condomina inadempiente.

La transazione ove intervenuta non è stata provata per iscritto, come prescrive l'art.1967 c.c. ”. (Giudice di Pace di Bari 21 dicembre 2010 n. 9529).

In sostanza, a dire dell’ufficio giudiziario pugliese, non solo occorrerebbe un’apposita delibera per accordare al comproprietario il pagamento (dilazionato) delle spese di sua competenza ma per di più il citato accordo transattivo intercorso con l’amministratore non è stato nemmeno provato. Insomma alle parole non sono seguiti atti tali da farle considerare veritiere.

E’ bene ricordare, infine, che al di là di specifiche dimostrazioni di fatti comprovanti l’inesistenza del credito (es. transazione, avvenuto pagamento, ecc.) “ sulla opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità delle delibere condominiali, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima, tale delibera infatti costituisce titolo di credito del condominio e di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. ” (così Giudice di pace Bari 27 aprile 2010 n. 3677).

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