#1 Inviato 6 Maggio, 2015 Buongiorno, avrei bisogno di conoscere la vostra opinione su questa vicenda: 1) Il condominio ha ricevuto un Decreto Ingiuntivo per il pagamento di un debito nei confronti di una Ditta che ha eseguito lavori di manutenzione edilizia. 2)l'Amministratore ha convocato l'Assemblea per discutere della situazione ed - eventualmente - decidere di effettuare opposizione al Decreto Ingiuntivo e citare in giudizio la Ditta per irregolarità nella esecuzione dei lavori. Quale è la maggioranza che occorre avere in sede di seconda convocazione per approvare l'opposizione al Decreto Ingiuntivo e citare in giudizio la Ditta ? Grazie per le risposte.
#2 Inviato 6 Maggio, 2015 cc art. 1136 - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
#3 Inviato 6 Maggio, 2015 cc art. 1136- Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. - Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Grazie per la gentile risposta. Pertanto, l'opposizione al DI e la conseguente causa contro la Ditta costituiscono attività che esorbita le normali attribuzioni dell'Amministratore.
#4 Inviato 6 Maggio, 2015 Grazie per la gentile risposta.Pertanto, l'opposizione al DI e la conseguente causa contro la Ditta costituiscono attività che esorbita le normali attribuzioni dell'Amministratore. Non saprei dire se questo fatto esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, probabilmente si, perchè questo non è compreso nell'art. 1130 cc, e so per certo che molti amministratori nel dubbio, fanno decidere all'assemblea se resistere alla lite in genere (in questo caso opposizione al D.I.) oppure no.
#5 Inviato 21 Maggio, 2015 Buonasera, avrei bisogno di una delucidazione e qualche consiglio: se il decreto ingiuntivo viene notificato presso lo stabile e non al domicilio dell'amministratore di condominio (con tanto di targa di indirizzo e contatti nell'androne oltre che i dati, codice fiscale e sede, dell'amministratore sono presenti sul contratto di appalto firmato e sulle copie dei bonifici dati alla ditta) professionista con la dicitura " Spett.le Condominio ..... in persona amministratore pro tempore" e nell'atto mancano i dati dell'amministratore (ho visto citazioni e decreti ingiuntivi dove il nominativo dell'ammin. è sempre presente) si potrebbe configurare la nullità o l'inesistenza della notifica? Quali effetti avrebbe sul decreto ingiuntivo? Ho letto che la notifica è nulla ma se viene riportata la dicitura "in persona amministratore pro tempore". In ultimo aggiungo che l'amministratore ha trovato nella cassetta condominiale l'avviso di giacenza, mentre siamo venuti a conoscenza che la ricevuta di raccomandata della "comunicazione di avvenuto deposito" è stata firmata da un condomino poichè la busta contenente il CAD è stata trovata sempre nella cassetta postale.