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Appello contro le sentenze riguardanti le delibere condominiali? Lecito averlo proposto con ricorso

L'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione delle delibere condominiali può essere solamente l'atto di citazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di giudizio d'appello riguardante una sentenza che aveva deciso sull'impugnazione di una delibera condominiale, è da ritenersi legittimo – per le cause appellate prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio – l'appello proposto con ricorso.

In tal caso, per il conteggio dei termini inerenti la tempestività dell'impugnazione bisogna avere riguardo alla data di deposito in cancelleria del ricorso e non a quella di notificazione dello stesso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Questa, in estrema sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 18573 del 3 settembre 2014. Un'annotazione: l'inciso del primo capoverso, quello riguardante l'ambito di applicazione del principio espresso dalla decisione degli ermellini, non è farina del sacco dei giudici di piazza Cavour ma un nostro inciso di cui daremo conto nel prosieguo.

Il caso. Giudizio d'appello riguardante l'impugnazione di una deliberazione condominiale: un condomino proponeva appello avverso la decisione dei giudici di primo con il medesimo atto processuale con quale aveva iniziato la causa, ossia un ricorso.

Nel caso di impugnazione a mezzo ricorso, la procedura materiale prevedeva questi passaggi: deposito del ricorso, successiva notificazione al condominio del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Questa modalità d'impugnazione ha spesso sollevato dubbi in seno agli addetti ai lavori: l'art. 1137 c.c., infatti, utilizzava il termine ricorso ma secondo molti tali dicitura non individuava l'atto utilizzabile – che restava l'ordinario atto di citazione – quanto piuttosto indicava in senso atecnico il diritto di contestazione delle delibere condominiali.

La querelle è arrivata fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, in modo non condiviso da tutti, quasi salvando capre e cavoli, chiarì che “l'impugnazione delle delibere condominiali può essere proposta mediante ricorso, anziché con atto di citazione; in questo caso, la tempestività del ricorso va riferita alla data del deposito in cancelleria e non, invece, alla data di notifica dello stesso” (Cass. S.U. n. 8491/2011).

Il ragionamento che è stato portato avanti dopo questa sentenza è stato pressappoco il seguente: se il giudizio di primo grado può essere introdotto con ricorso, perché non potrebbe essere lo stesso per il grado d'appello?

La logicità del ragionamento è parsa evidente, ricorda la Cassazione nell'ordinanza n. 18573, anche al Primo presidente della Corte di Cassazione, secondo il quale il principio espresso nella sentenza n. 8941/11 era applicabile anche ai giudizi di appello.

In conseguenza di ciò, si legge nella pronuncia in esame, è stato affermato che "se l'impugnazione di una sentenza relativa alla validità delle delibere assembleari sia stata effettuata con la forma del ricorso, il termine per la notificazione è rispettato col deposito in cancelleria del ricorso e non, invece, con la notificazione del ricorso stesso". (Cass. n. 18117/2013) (Cass. 3 settembre 2014 n. 18573).

Vediamo adesso perché, in principio, abbiamo affermato che tale affermazione dev'essere considerata valida per le cause appellate prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio.

Il motivo è semplice: in seguito all'entrata in vigore della riforma del condominio, sta prendendo piede, in seno alla giurisprudenza di merito, un'interpretazione dell'art. 1137 c.c. secondo la quale l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione delle delibere condominiali può essere solamente l'atto di citazione (con conseguente dichiarazione d'improcedibilità per quelle impugnate con ricorso).

In questo contesto, pertanto, e tenendo presente il principio tempus regis actum, il quale concretamente specifica che l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 18573 dovrebbe (il condizionale è d'obbligo trattandosi di una nostra interpretazione) ritenersi decaduto per le cause appellate dopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012.

Sentenza
Scarica Cass. 3 settembre 2014 n. 18573
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