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Se la delibera condominiale non rispetta l'accordo di mediazione, cosa succede?

Se la delibera condominiale non rispetta gli accordi raggiunti in sede di mediazione, la medesima può considerarsi invalida?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

I fatti di causa. Tizio e Caio dopo aver convenuto in giudizio il Condominio, esponevano di aver concluso, in sede di mediazione stragiudiziale, accordo esecutivo. Tale accordo prevedeva la procedura che doveva essere seguita in caso di deliberazione di lavori condominiali di valore superiore ad € 8.000,00; in particolare era stato concordato il previo espletamento di una perizia da parte di tecnico scelto dall'assemblea condominiale, la successiva delibera di approvazione lavori, la possibilità di incaricare un tecnico per la redazione di un capitolato dei lavori per l'ottenimento di preventivi omogenei.

Tuttavia, l'assemblea del Condominio, in data 17.2.2016, a parere degli attori, aveva approvato le delibere invalide sia per la violazione dei predetti accordi, sia per generale violazione di legge. Su detti presupposti, Tizio e Caio hanno impugnato le predette delibere. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese degli attori.

La mediazione in condominio. La mediazione è quella attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (art. 1 lett. a, del D.Lgs. 28/2010 riformulato dalla legge 98/2013).

Si rammenta che il citato art. 5, d.lgs. n. 28/2010 individua l'ambito di applicazione della mediazione in materia condominiale, estendendo l'obbligatorietà del relativo tentativo a tutte le controversie sostanzialmente riconducibili all'applicazione della normativa condominiale prevista dal codice civile.

Vi rientrano, a titolo d'esempio, le controversie relative alla ripartizione delle spese (artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.); alla natura esclusiva e/o condominiale di un bene e/o impianto; alle opere eseguite dal singolo condomino sulla proprietà esclusiva (art. 1122 c.c.); al rimborso delle anticipazioni per spese urgenti effettuate dal singolo condomino (art. 1134 c.c.); alla responsabilità solidale tra venditore e acquirente di una porzione di piano (art. 63 disp. att. c.c.); all'approvazione delle tabelle millesimali e loro revisione (artt. 68 e 69 disp. att. c.c.).

Gli obblighi del mediatore. L'art. 8 della legge in esame, modificata dall'art. 84, co. 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede al primo comma che "all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

Orbene, quanto agli obblighi previsti dall'art. 14, in particolare del secondo comma, al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

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Sentenza
Scarica Tribunale di Genova del 14 febbraio 2016 n. 3769
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