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Il decalogo dei requisiti della rinuncia alla mediazione

Diniego della parte ad intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria. Un breve vademecum.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 
11 Gen, 2017

Il diniego della parte ad intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria è legittimo soltanto qualora sia stato preceduto da un'adeguata attività informativa da parte del mediatore.

“In caso di mediazione obbligatoria, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata”.(Tribunale di Vasto ordinanza del 06/12/2016)

La mediazione. Il d.l. n. 69/2013 c.d. "decreto del fare", convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013, ha reintrodotto l'obbligo della mediazione civile e commerciale, per le materie di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 (diritti reali, successioni, locazioni, contratti assicurativi, bancari, finanziari, ecc.), ivi comprese quelle condominiali.

Con tale intervento, quindi, riprende vita l'art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile, introdotto dalla l. n. 220/2012 per disciplinare il procedimento di mediazione per le controversie in materia di condominio.

Il procedimento della mediazione e gli obblighi del mediatore. L'art. 8 della legge in esame, modificata dall'art. 84, co. 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede al primo comma che “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari”.

Orbene, quanto agli obblighi previsti dall'art. 14, in particolare del secondo comma, al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b)informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative; d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

Il decalogo espresso dal Tribunale di Vasto con l'ordinanza del 06/12/2016. In una controversia in materia di contratti bancari, assoggettata quindi all'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/10 la banca convenuta, costituitasi in giudizio, veniva ritualmente invitata a prendere parte alla mediazione; tuttavia, questa non si presentava all'incontro all'uopo fissato dal mediatore e faceva pervenire alla segreteria dell'organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. con la quale esponeva la propria intenzione di non partecipare all'incontro e illustrava in una lettera allegata le ragioni della decisione di rimanere assente.

Alla luce di tali circostanze di fatto, tutte pacificamente riconosciute da entrambe le parti, il Tribunale di Vasto ha giudicato illegittimo il comportamento adottato dalla Banca, asserendo, al riguardo, che il dissenso da essa opposto all'introduzione del procedimento di mediazione non fosse stato manifestato nei tempi, con le forme ed in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge.

Per tali ragioni, la Banca è stata condannata alla sanzione di € 237,00 in favore dell'erario.

Il Giudice, nell'argomentare tale conclusione, ha elaborato una serie di principi, frutto della riproduzione e dell'approfondimento della più rigida giurisprudenza intervenuta sul punto, tanto da potersi apprezzare come una sorta di decalogo sulla partecipazione della parte alla mediazione.

L'assenza ingiustificata al primo incontro di mediazione.

L'ordinanza in questione puntualizza, innanzitutto, come l'obbligo per la parte di presenziare all'incontro preliminare di mediazione sia indefettibile, non contemplando la legge alcuna ipotesi di legittima diserzione.

Per meglio dire, a parere del giudice, tale condotta integra assenza ingiustificata della parte invitata, con relativo rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. n. 28 del 2010.

Difatti, secondo la ratio dell'art. 8 cit. la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta “una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità”.

Di conseguenza, la prassi di anticipare per iscritto il proprio rifiuto di partecipare al primo incontro costituisce un atto di mera cortesia, privo di alcuna idoneità a giustificare l'assenza della parte.

Il diniego del consenso ad intraprendere un percorso di mediazione.

In proposito, il giudice adito ha avuto modo di precisare che la manifestazione di volontà negativa (della parte) deve essere:

-Preceduta da un'adeguata opera di informazione del mediatore circa la ratio dell'istituto; le modalità di svolgimento della procedura; i possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale della controversia; i rischi ragionevolmente prevedibili di un eventuale dissenso; l'esistenza di efficaci esiti alternativi del conflitto.

-Supportata da adeguate ragioni giustificatrici e pertinenti rispetto al merito della controversia; infine dotate di plausibilità logica, prima ancora che giuridica.

Su tale ultimo aspetto, il Giudice aderisce all'orientamento per cui “non integrano detta ragione giustificatrice quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto” (Trib. Vasto, ord. 23.04.2016).

Le condizioni del dissenso.

Sul punto l'ordinanza in commento afferma che “il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informatoe motivato”.

Pertanto, quando la parte invitata, senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annuncia per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, si deve ritenere che il dissenso così manifestato non sia stato validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.

Ne consegue che l'organismo di mediazione non è tenuto a prendere in considerazione o ad esaminare nel merito detta comunicazione scritta, se non a fini strettamente attinenti a profili organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.

Gli aspetti sanzionatori.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, d.lgs. cit., determina una pronunciata di condanna della parte al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tale previsione normativa, nell'ordinanza in commento, è stata interpretata in senso conforme ai precedenti giurisprudenziali intervenuti sul punto, che hanno professato, per un verso, l'obbligatorietà di tale sanzione, che non può essere rimessa alla discrezionalità del Giudice e, per l'altro, la possibilità di comminarla anche prima dell'emissione della sentenza, trattandosi di una penalità che non trova nella soccombenza la sua ragion d'essere (Trib. Monza, sez. I, 10 febbraio 2016; Trib. Mantova, 22 dicembre 2015; Trib. Termini Imerese, 9 maggio 2012).

Sentenza
Scarica Tribunale di Vasto ordinanza del 06/12/2016
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