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Assemblea convocata a mezzo e-mail ordinaria, la presenza sana il vizio di convocazione

La convocazione dell'assemblea condominiale via e-mail ordinaria può sembrare pratica, ma espone a rischi di invalidità; scopri come la presenza dei condomini sana il vizio di convocazione e garantisce la validità delle decisioni.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'amministratore (o il condomino) che convoca l'assemblea condominiale spedendo il relativo avviso per mezzo della posta elettronica ordinaria commette un errore nel procedimento di convocazione che rischia di portare alla invalidazione della delibera.

Motivo?

L'art. 66 disp. att. c.c. prevede una serie di modalità di convocazione che sono rappresentate:

a) dalla raccomandata;

b) dal fax;

c) dalla posta elettronica certificata;

d) dalla consegna a mano.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 la legge non faceva riferimento ad alcun mezzo, tant'è che la giurisprudenza riteneva vigente un principio di libertà di forma della convocazione, salvo onere della prova a carico del convocante nel caso di contestazione dell'omessa convocazione.

Con l'entrata in vigore della legge n. 220/2012, che ha modificato anche l'art. 66 disp. att. c.c., la norma è cambiata e le prime letture portano ad affermare che i mezzi di convocazione in essa indicati (quelli sopra citati) siano tassativi.

In tal senso, ad esempio, il Tribunale di Genova ha affermato che a seguito di tale modifica normativa

"deve ritenersi che il legislatore abbia voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa; ritenuto che, quindi, se in passato vigeva in passato il principio di libertà delle forme, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità citata, per cui l'unico criterio concretamente applicabile doveva ritenersi quello che garantisse il raggiungimento dello scopo, con le modifiche intervenute con la L. n. 220 del 2012 l'amministratore del condominio deve utilizzare le forme scritte imposte dalla norma" (Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350).

Come valutare, quindi, quella assai diffusa prassi che vede l'utilizzo del sistema di posta elettronica ordinaria quale strumento di convocazione dell'assemblea?

Da non perdere: Quali sono i trucchetti dell'amministratore nel caso di convocazione dell'assemblea straordinaria?

Valutazione assolutamente negativa, ove il condomino senza dare alcun cenno di risposta non si presenti in assemblea: il rischio è quello di una contestazione della delibera per omessa convocazione con quasi certezza di sconfitta per il condominio e possibile conseguente responsabilità dell'amministratore (o del convocante), da valutarsi caso per caso.

Valutazione incerta (ma con alto rischio, ad avviso di chi scrive) nel caso in cui alla spedizione via e-mail ordinaria segua un riscontro da parte del condomino, o peggio ancora un avviso di ricezione generato dal gestore dell'indirizzo e-mail.

Per come è stata interpretata la norma in prima lettura, la tassatività delle forme di convocazione potrebbe portare ad una dichiarazione d'invalidità della delibera per vizio procedurale, specie nel caso di generazione dell'avviso di ricezione. Più incerta l'ipotesi della risposta del condòmino, qui la valutazione della prova è rimessa al giudice.

Nessun dubbio sulla validità dell'assemblea ove il condominio si presenti in assemblea in seguito alla ricezione di convocazione a mezzo e-mail ordinaria.

L'invalidità della modalità di convocazione viene sanata dalla presenza del condomino in assemblea, purché si tratti di partecipazione piena e non di mera presenza tesa a lamentare l'omessa convocazione.

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