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Convocazione assemblea condominiale straordinaria a seguito di richiesta e spese

Spese di convocazione dell'assemblea condominiale.
Avv. Alessandro Gallucci 

Chi paga le spese di convocazione dell'assemblea condominiale?

La risposta è la stessa se a decidere di convocare l'assemblea è l'amministratore, di propria iniziativa o se l'invio dell'avviso avviene dietro sollecitazione dei condomini?

Prendiamo spunto dalla domanda che ci ha posto un nostro lettore per affrontare il tema delle spese connesse alla convocazione di un'assemblea condominiale richiesta dai condòmini.

Spese di convocazione dell'assemblea condominiale, il quesito

Il dubbio posto dal nostro lettore è il seguente:

"Gentile Redazione, vi scrivo in merito ad una questione di spese di convocazione e svolgimento di un'assemblea del nostro condominio.

Abbiamo richiesto (8 condomini, più di 1/6 dei millesimi) un'assemblea straordinaria.

Durante la discussione è stato deliberato che le spese di questa assemblea (spese peraltro mai analiticamente fatte presenti dall' amministratore) saranno a carico dei condomini che hanno chiesto la convocazione di tale assemblea.

Tralasciando la mancanza della dichiarazione dell'entità delle spese all'atto della nomina da parte dell'amministratore, che dovrebbe addirittura renderne nulla la nomina stessa -siamo comunque già in Tribunale per la sua revoca, essendosi lui rifiutato di consegnarci l'anagrafe condominiale) vorrei sapere se tale addebito è legittimo o se occorre fare opposizione".

Soffermiamoci primariamente sulla questione delle spese di convocazione dell'assemblea condominiale e sulle conseguenze di una simile deliberazione.

Che cosa dice la legge in merito?

Le spese per la convocazione dell'assemblea non sono mai spese personali

Convocazione dell'assemblea condominiale su richiesta dei condòmini

La norma regolatrice della richiesta di convocazione da parte dei condòmini è rappresentata dall'art. 66, primo comma, disp. att. c.c., che recita:

"L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione".

Oltre a questa ipotesi, per così dire standard, i condòmini (anche singolarmente) possono chiedere la convocazione di un'assemblea per altri motivi, quali, ad esempio:

  • la discussione su innovazioni di cui all'art. 1120, secondo comma, c.c.,
  • la deliberazione in merito alla tutela delle destinazioni d'uso ex art. 1117-quater c.c., ecc.

L'amministratore nei casi succitati è tenuto a convocare l'assemblea (La legge riconosce all'assemblea una serie di competenze in relazione alla gestione e conservazione delle parti comuni dello stabile) salvo il caso di richiesta formulata in modo non conforme alla legge (cfr. art. 66 succitato e art. 1120, terzo comma, c.c.), oppure nell'ipotesi di richiesta palesemente infondata.

L'amministratore è obbligato ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti ex art. 66 disp. att. c.c. La mancata convocazione dà comunque ai condòmini la facoltà di autoconvocarsi.

Autoconvocazione, le spese sono anticipate da chi se ne occupa

Se i condòmini si autoconvocano, le spese sono sicuramente anticipate da colui che ha provveduto all'adempimento.

Trattandosi di attività svolta nell'interesse comune su impulso del singolo, ad avviso dello scrivente trova applicazione l'art. 1134 c.c. il quale specifica che il condòmino che compie atti di gestione - la convocazione dell'assemblea rientra in tale ambito - ha diritto al rimborso solamente se si tratta di spesa urgente.

Esempio: si convoca l'assemblea perché si deve provvedere alla sostituzione dell'amministratore decaduto per perdita dei requisiti di cui all'art. 71-bis disp. att. c.c.?

Sicuramente il condòmino avrà diritto al rimborso trattandosi di atto gestorio caratterizzato da urgenza.

Un condòmino convoca l'assemblea per discutere su lavori di abbellimento del vano d'ingresso? Difficilmente quella convocazione e la relativa spesa potrà dirsi caratterizzata da urgenza.

Spese di convocazione dell'assemblea condominiale, perché non sono individuali

Ad avviso di chi scrive per arrivare alla risposta da dare al nostro lettore può essere utile partire da una conclusione di senso opposto, cioè da un caso di addebito diretto ed individuale di un costo.

"L'addebito alla intera comunità condominiale di spese (quali quelle postali e di attività ulteriore svolta nell'interesse di un singolo condomino) sulla base del generico ed errato riferimento al criterio della ripartizione delle spese sulla proporzione di uso è quindi errato; [..], la giustificazione del permanere a carico del condominio delle spese comunque effettuate a fini individuali risiede sono nella corretta applicabilità o meno del criterio ex art. 1123 c.c., comma 2, previa valutazione in fatto della natura del servizio e conseguente considerazione della addebitabilità o meno individuale al singolo condomino" (Cass. 10 maggio 2019 n. 12573).

Leggendo questa pronuncia si ritiene che sicuramente non può accadere l'addebito della spesa di convocazione dell'assemblea ai soli condòmini che la richiedono.

Motivo?

La richiesta convocazione dell'assemblea ex art. 66 disp. att. c.c. è filtrata dall'amministratore, il quale, anche se sostanzialmente vincolato a convocarla, la valuta e ne considera l'utilità rispetto alla gestione della compagine.

L'atto di convocazione, dunque, è fatto nell'interesse di tutti i condòmini (anche quando limitato all'autorizzazione a determinate opere da parte del singolo, in quanto esercizio del potere assembleare volto alla tutela dell'interesse comune) sicché la prestazione di questo servizio dev'essere sostenuta da tutti i condòmini, ognuno contribuendo con la spesa dovuta per la spedizione della comunicazione.

Un'eventuale deliberazione di addebito delle spese ai soli richiedenti come nel caso sottopostoci dal nostro, quindi, dovrebbe essere considerata nulla per violazione delle norme disciplinanti la ripartizione delle spese condominiali.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

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