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Le spese per la convocazione dell'assemblea non sono mai spese personali

Le spese di convocazione dell'assemblea condominiale devono essere ripartite tra tutti i condomini e non possono essere addebitate a un singolo condomino, garantendo equità nella gestione condominiale.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 
Dic 15, 2020

Diverse dalle normali spese relative alla gestione e conservazione delle parti comuni del condominio, sostenute da tutti i partecipanti allo stesso, sono le spese personali cioè quelle spese di natura individuale che si riferiscano ad un singolo condomino in quanto relative ad atti o comportamenti intrapresi dallo stesso, suscettibili di conseguenza di addebito personale in quanto sono state sostenute per lui.

La recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 25 novembre 2020 n. 1420, riformando la decisione del GdP di Busto Arsizio - che rigettava l'impugnativa della delibera condominiale di un condomino al quale erano state imputate le spese di convocazione straordinaria dell'assemblea condominiale convocata per una sua stessa proposta transattiva, vertente su pregressa lite, e che veniva messa all'ordine del giorno per essere poi modificata all'ultimo momento dallo stesso condomino, vanificando la stessa convocazione - ribadisce un quanto già pacifico in giurisprudenza e cioè che "le spese relative alla tenuta di assemblee dei condomini non possono in alcun caso essere poste, nell'ambito del riparto degli oneri di amministrazione del condominio, a carico del condomino che, a dire dell'amministrazione condominiale ovvero della stessa assemblea, avrebbe reso necessaria la convocazione della predetta assemblea".

La convocazione dell'assemblea condominiale e le sue spese

L'assemblea è il centro decisionale del condominio. Si configura, da una parte come semplice insieme dei condomini, e dall'altra come organo dell'ente condominio.

La disciplina codicistica omette la definizione di assemblea, ma è molto dettagliata nel descrivere la casistica relativa alla sua convocazione, sotto il profilo dei soggetti che vi possono o vi devono provvedere.

L'art. 66, co. 1, disp. att. cod. civ. differenzia infatti tra assemblea convocata "in via ordinaria" ed assemblea convocata "in via straordinaria".

L'assemblea ordinaria è quella convocata annualmente per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 cod. civ., vale a dire:

  1. la conferma dell'amministratore e la sua retribuzione;
  2. l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e la relativa ripartizione tra i condomini;
  3. l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e l'impiego del residuo attivo della gestione;
  4. le opere di manutenzione straordinaria e le innovazioni.

L'assemblea straordinaria è quella convocata quando se ne presenti la necessità anche su richiesta di uno o più condomini.

Per costante giurisprudenza anche di merito, le spese postali, sostenute per la convocazione dell'assemblea o per la distribuzione del verbale della stessa, rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate "ad personam".

La convocazione dell'assemblea di condominio, è un'attività svolta nell'interesse comune; da tanto ne discende che il costo delle raccomandate riferibile alla spedizione dell'avviso di convocazione, nonché a quello del verbale agli assenti va ripartito tra tutti i condòmini (anche quelli che hanno ricevuto l'avviso in altro modo, come la pec) sulla base dei millesimi di proprietà.

Le spese personali in ambito condominiale e spese per la convocazione dell'assemblea

L'assemblea condominiale ha il compito di deliberare le spese condominiali che riguardano la gestione, la manutenzione e la conservazione delle parti comuni di un condominio ripartendole tra tutti i condomini secondo i millesimi di proprietà di ognuno.

Le spese personali possono essere addebitate dall'assemblea, solo se le spese in questione sono accettate dal soggetto interessato o autorizzate dall'autorità giudiziaria.

Un chiarimento in merito è giunto dalla Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 21965/2017 del 21.09.2017.), relativamente alle spese legali e postali, per lettere e raccomandate, stabilendo che le stesse devono essere ripartite tra tutti i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, ma è facoltà dell'assemblea stabilire un diverso criterio di ripartizione e addebitarle solo a carico del proprietario interessato alla spesa.

In tale caso, però, la decisione deve essere presa all'unanimità e non basta la semplice maggioranza, neanche qualificata.

Ciò potrà avvenire o con l'approvazione all'unanimità di un regolamento condominiale che lo preveda ovvero con delibera dell'assemblea a cui partecipino tutti i condomini e tutti votino a favore.

Diversamente non è possibile modificare il criterio generale di divisione delle spese di condominio che, secondo l'art. 1123 c.c., deve essere quello secondo millesimi di proprietà.

Assemblea in terza convocazione: è possibile?

Un eccezione a quanto sopra spiegato si ravvisa per le spese sostenute dall'amministratore per la ricerca dei dati necessari alla formazione del registro dell'anagrafe condominiale, qualora il condomino sia stato inerte nel fornire i dati relativi alle generalità dei titolari di diritti reali sull'abitazione facente parte del condominio ed i dati catastali inerenti a quest'ultima; ovvero per le sanzioni che possono essere irrogate al condomino che abbia violato le regole sancite nel regolamento di condominio, qualora quest'ultimo preveda espressamente il pagamento di una somma di denaro in caso d'infrazione.

L'art. 1130 n. 6 c.c. specifica che in caso di mancata collaborazione del condomino (inerzia), oppure se le comunicazioni fossero mancanti o incomplete, l'amministratore deve richiedere all'interessato quanto necessario alla corretta tenuta del registro di anagrafe condominiale per mezzo di lettera raccomandata.

Famiglie di fatto e corretta convocazione dell'assemblea condominiale

Trascorso un periodo di tempo di trenta giorni, dinanzi alla persistenza di un atteggiamento non collaborativo o di informazioni incomplete, l'amministratore ha diritto di acquisire le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

L'assemblea ha, dunque, esclusivamente, il potere di deliberare le spese condominiali, riguardanti il condominio e da ripartire tra i singoli secondo le tabelle millesimali e i criteri dettati dal regolamento e/o dalla legge, non sussistendo un potere di autotutela in capo all'organo deliberativo e, pertanto, il vizio deve qualificarsi in termini di nullità travolgendo la delibera assembleare.

È nulla la delibera assembleare che imputa spese individuali

In altre parole possiamo dire che l'assemblea condominiale non può farsi giustizia da sé non essendo dotata di "autodichia", e conseguentemente non può "punire" il condomino attacca briga deliberando l'accollo delle spese per lui sostenute.

Secondo la Cassazione "all'assemblea dei condomini non può essere riconosciuto, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica sopra richiamata, un potere di "autodichia" consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere somme di danaro e/o altre prestazioni che non rientrino in quelle sopra richiamate, con conseguente nullità delle delibere che, invece, statuissero in tal senso" (Cass. 10196//2013; Cass. n. 8010/2012; Cass. n. 7890/1999;Trib. Milano, 6 maggio 2004).

L'addebito di tali spese, infatti, esorbiterebbe dai poteri dell'assemblea, provocando necessariamente la violazione dell'art. 1123 codice civile, in considerazione del fatto che tali spese devono essere necessariamente sostenute dall'intero condominio e, quindi, ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei millesimali di proprietà di ciascuno.

Le delibere che vìolano i preesistenti criteri di ripartizione delle spese, senza avere alcuna intenzione di modificarli, finiscono per incidere negativamente sui diritti individuali del singolo condomino; in merito la giurisprudenza è concorde nell'affermare che la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio ed è affetta da radicale nullità.

L'orientamento della Cassazione viene ripreso nelle diverse decisioni di merito che ribadiscono esaminando caso per caso che i costi "individuali" discendenti da comportamenti asseritamente illegittimi da parte di un condomino possono essere addebitati allo stesso solo in presenza di un provvedimento giudiziale.

Sentenza
Scarica Trib. Busto Arsizio 25 novembre 2020 n. 1420
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