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Il verbale di assemblea del condominio può essere anche un avviso di convocazione?

Il verbale può anche assumere il ruolo di avviso di convocazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Buongiorno Condominioweb! Vi racconto quanto è accaduto nel mio condominio. Nei giorni scorsi si è tenuta l'assemblea di condominio, siccome la riunione stava andando per le lunghe e c'era la partita abbiamo deciso di aggiornarci.

L'amministratore ha fatto scrivere a verbale che si saremmo rivisti due giorni dopo ed ha dato incarico ad alcuni presenti di avvisare gli altri che erano assenti o se n'erano andati dandogli copia del verbale stesso.

Quando ci siamo visti nuovamente uno dei condòmini presenti ha detto che sarebbe stato meglio non continuare ma aggiornarsi ad una nuova assemblea convocata direttamente dall'amministratore per evitare "rogne" con gli assenti. Ci ha convinti e così abbiamo deciso di vederci in una riunione convocata dall'amministratore.

Abbiamo fatto bene?

Si, caro amico condomino, avete fatto bene perché altrimenti quella delibera avrebbe rischiato di essere impugnata. In linea generale, infatti, il verbale può anche assumere il ruolo di avviso di convocazione, ma non nel modo che ci è stato illustrato. Vediamo perché.

Ai sensi dell'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. l'avviso di convocazione contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora di svolgimento dell'assemblea deve essere comunicato agli aventi diritto almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La comunicazione deve avvenire tramite raccomandata, fax, p.e.c. o consegna a mano.

Pare che diverse modalità di comunicazione non siano ammesse dalla legge (es. non ha valore legale l'e-mail ordinaria, cfr. Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350 https://www.condominioweb.com/lutilizzo-della-pec-assemlblea.11644); sicché la convocazione orale, un tempo ammessa, non può più essere utilizzata.

L'omessa convocazione, al pari della convocazione tardiva o dell'incompleta formulazione dell'ordine del giorno, chiosa il terzo comma in esame, comportano l'annullabilità della delibera.

Una volta tenutasi all'assemblea, l'amministratore deve inviare ai condòmini assenti il verbale di svolgimento.

Il verbale è quel documento che contiene le deliberazioni nonché le altre indicazioni utili a comprendere lo svolgimento dell'assemblea. È evidente che se tra le decisioni assunte v'è quella di vedersi in una nuova assemblea, già in quel verbale i condòmini possono stabilire giorno, data ed ora di svolgimento nonché l'ordine del giorno.

Insomma il verbale può assolvere la funzione di avviso di convocazione Prima delle riforma regolare la semplice affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca condominiale, ma per farlo deve avere lo stesso contenuto ed essere comunicato nelle medesime forme per esso previste.

Ciò vuol dire che ai condòmini assenti il verbale/avviso dev'essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione ed ai presenti è bene che ne sia data copia con ricevuta di consegna non essendo possibile la comunicazione orale.

Per bypassare queste formalità, l'amministratore, a monte, potrebbe prevedere più riunioni consecutive ai sensi dell'art. 66, quinto comma, c.c. che recita:

"L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi"

(Omessa convocazione all'assemblea condominiale, gli avvisi di giacenza possono tirare brutti scherzi)

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