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L'avviso di convocazione, inviato informalmente, è regolare se l'assemblea si è tenuta prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio?

Prima della riforma regolare la semplice affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca condominiale.
Avv. Luana Giannuzzi 

La novellata che disciplina la convocazione dell'assemblea di condominio non trova applicazione alle fattispecie antecedenti la riforma, benché il giudizio si sia definito successivamente.

Il caso. La ricorrente adiva il Tribunale di Benevento, al fine di sentire dichiarate nulle o annullate le deliberazioni adottate dall'assemblea in sede di riunione condominiale, previa sospensione delle stesse, con condanna del condominio al "risarcimento del danno morale patito dalla ricorrente in conseguenza dello stress e tensione che le circostanze sopra esposte hanno inevitabilmente cagionato".

In particolare, la ricorrente assumeva di non aver ricevuto avviso di convocazione di una prima riunione (durante la quale veniva nominato un nuovo amministratore) ed una successiva (in cui veniva approvato il bilancio preventivo, il riparto delle spese, nonché le modalità di riscossione degli oneri condominiali), deducendo pertanto la invalidità e l'inefficacia delle deliberazioni adottate.

La stessa lamentava di aver appreso solo successivamente delle avvenute riunioni, mediante lettere raccomandate inviatele dal nuovo amministratore, precisando che la persona a cui era stato consegnato brevi manu l'avviso di convocazione della seconda assemblea (ossia il padre della stessa), non era soggetto "delegato al ritiro di comunicazioni per conto della ricorrente".

La decisione L'iter motivazionale seguito dal Giudice si dipana attraverso diversi punti.

  1. Nel primo il Giudice, nel prendere in esame le norme di carattere procedurale riguardanti il contenuto delle sentenze, richiama l'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il quale dispone che "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4) del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".

    Di talché, osservando che "per precedenti conformi possono intendersi […] i provvedimenti resi nell'ambito del medesimo giudizio e la cui motivazione sia idonea a sorreggere anche la decisione finale", il Giudicante si riporta all'ordinanza emessa all'esito della fase sospensiva, con la quale era stata rigettata l'istanza di sospensione della deliberazione, ritenendo che la ricorrente fosse stata regolarmente convocata alle assemblee.

  2. Chiarito tale aspetto, il Giudice esamina le diverse questioni sollevate dalla ricorrente,affrontando,in primo luogo, la eccezione della mancata prova del rispetto del termine di cinque giorni (antecedenti la data fissata per l'adunanza) entro il quale deve essere comunicato l'avviso di convocazione.

    Il Giudice, rilevata la tardività della doglianza poiché sollevata solo con il deposito della comparsa conclusionale, osserva, in merito, che "l'argomento, che non risulta essere stato mai prima esplicitamente sollevato, non può essere condiviso, giacché […]la ricorrente era onerata di sollevare, entro i termini dati per l'articolazione del thema decidendum, la questione della tempestività della convocazione medesima".

  3. La seconda doglianza attiene ad una presunta falsità della firma apposta dal padre della ricorrente sull'avviso di convocazione dell'assemblea, anch'essa sollevata mediante comparsa conclusionale: anche in merito a tale questione il Giudice rileva la tardività della stessa, osservando che "non si rinviene, […] nel ricorso introduttivo, alcuna espressione di dubbio circa la genuinità di quella sottoscrizione, sebbene allo stesso fosse allegata copia della ricevuta dell'avvenuta convocazione all'assemblea […], con la firma del padre della ricorrente".
  4. Infine, la sentenza in commento prende in esame l'ulteriore doglianza, non priva di pregio, attinente alla mancata applicazione delle norme relative alla convocazione dell'assemblea,introdotte dalla riforma del diritto condominiale.

    Tuttavia, benché la controversia fosse pendente all'epoca della intervenuta riforma,il Giudice non ritiene applicabili al caso di specie le novellate norme, evidenziando che "lo sviluppo dei fatti è anteriore, e non possono trasporsi norme, o principi, non ancora vincolanti, a situazioni anteriori, svoltesi quando un minor grado di garanzie, evidentemente, veniva accettato dal diritto, dal costume e dalla prassi dei singoli condomini".

Alla luce di tali motivazioni, il Giudice rigetta la domanda, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Gli effetti della riforma Prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio (L. 220/2012) la disciplina relativa alla convocazione dell'assemblea richiedeva che l'avviso di convocazione dovesse essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, senza ulteriori specificazioni (art. 66, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ante riforma).

Nel silenzio della norma, si riteneva, pertanto, regolare la semplice affissione dell'avviso nella bacheca condominiale e persino la comunicazione orale.

La stessa Corte di Cassazione aveva sostenuto che "in tema di condominio degli edifici, non è previsto alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme" (Cass., sez. II civ., 1 aprile 2008, n. 8449).

La disposizione,così come novellata, dispone che l'avviso di convocazione - contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione - debba essere comunicato, sempre nei cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo fax, posta raccomandata, posta elettronica certificata ovvero consegnato a mano.

In difetto di tali requisiti, quindi nelle ipotesi di omissione, tardività ovvero incompletezza della convocazione, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (art. 66, comma 3, delle disposizioni di attuazione del codice civile, novellato).

(Avviso di convocazione, come verificare se è stato recapitato a tutti.)

Sentenza
Scarica Tribunale di Benevento, del 5 maggio 2014, n. 1044
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