Il fatto. Un condomino impugnava la delibera assembleare, relativa all'approvazione dell'esercizio finanziario condominiale a consuntivo, nella parte in cui il verbale della delibera non consentiva la verifica del raggiungimento del quorum richiesto dalla legge.
Si difendeva il condominio sostenendo, tra l'altro, che la votazione del consuntivo aveva ottenuto l'unanimità dei voti favorevoli e nessun condomino, a parte l'attore, aveva impugnato la decisione assembleare.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 15869 del 31 luglio 2019, ha accolto la domanda del condominio.
Secondo il giudice la delibera in questione è invalida e da annullare, perché non consente di verificare se effettivamente sia stato raggiunto il doppio quorum richiesto dall'art. 1130-bis c.c., ai sensi del quale la deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).
Si legge infatti nel verbale impugnato che "l'assemblea dopo ampia discussione approva il Bilancio Consultivo relativo al periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 e suo relativo riparto per l'importo pari a euro 146.575,32 ".
I precedenti della Cassazione. La sentenza in commento applica il principio di diritto più volte espresso dalla Corte di cassazione (sentenza n. 24132 del 13 novembre 2009 ).
Il verbale di assemblea. Il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione. Da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmare le lacune.
Il verbale deve pertanto contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'articolo 1136 c.c.
Da qui la decisione del Tribunale:
- non è conforme alla disciplina indicata omettere di riprodurre nel verbale l'indicazione nominativa dei singoli condomini favorevoli e contrari e le loro quote di partecipazione al condominio, limitandosi a prendere atto del risultato della votazione, in concreto espresso con la locuzione "l'assemblea, a maggioranza, ha deliberato;
- la mancata verbalizzazione del numero dei condomini votanti a favore o contro la delibera approvata, oltre che dei millesimi da ciascuno di essi rappresentanti, invalida la delibera stessa, impedendo il controllo sulla sussistenza di una delle maggioranze richieste dall'art. 1136 c.c., né potendo essere attribuita efficacia sanante alla mancata contestazione, in sede di assemblea, della inesistenza di tale quorum da parte del condominio dissenziente, a carico del quale non è stabilito, al riguardo, alcun onere a pena di decadenza
- che è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti o dissenzienti o al valore delle rispettive quote.