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Accertamento tecnico preventivo: chi paga le spese processuali?

In quale caso, al termine di un procedimento per accertamento tecnico preventivo, si possono liquidare le spese a carico della parte soccombente.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

La necessità di acquisire, al più presto, gli elementi di prova indispensabili per dimostrare il proprio diritto è alla base del procedimento diretto a realizzare un accertamento tecnico preventivo (denominato anche con l'acronimo ATP).

Ovviamente, come per tutte le azioni legali, si tratta di un'iniziativa che impone di affrontare dei costi, cioè le spese del procedimento nonché l'onorario del legale che ti assiste. A questi oneri, fanno da contraltare quelli affrontati da chi è controinteressato all'accertamento, che resiste in tale procedimento e che mira al rigetto della domanda anche nel successivo giudizio di merito.

Alla luce di tutto ciò, ci si pone alcune domande: chi deve farsi carico dei costi del procedimento per un accertamento tecnico preventivo? Al termine di questa fase cautelare, il giudice può provvedere sulle spese? In quale caso tale liquidazione è consentita?

Ha risposto a queste domande una recente sentenza della Cassazione. In particolare con la decisione n. 18918 del 11 settembre 2020, gli Ermellini hanno definito un ricorso proposto sull'argomento, chiarendo, a 360°, come si deve risolvere la questione delle spese di un procedimento per ATP. Non mi resta, pertanto che riportare cosa è accaduto.

Spese ATP, il caso

Nell'ambito delle vicende di un condominio romano, una proprietaria aveva ritenuto opportuno avviare una domanda di accertamento tecnico preventivo. Si era trattato, però, di un procedimento che non aveva avuto buon esito.

Il Tribunale, infatti, non aveva ravvisato alcuna urgenza e il necessario pericolo di dispersione della prova, alla base di questo procedimento cautelare.

Per questa ragione aveva rigettato la domanda e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali affrontate dai vari convenuti.

La liquidazione in esame era, quindi, finita dinanzi alla Cassazione. In particolare, l'insoddisfatta condòmina riteneva che il giudice di merito mai avrebbe potuto provvedere sulle spese, visto che il rigetto della sua domanda era avvenuto dopo che era stato nominato il consulente e dopo che questi aveva, persino, accettato l'incarico.

Gli Ermellini non hanno accolto il ricorso, sottolineando l'inammissibilità dell'impugnativa proposta senza, però, perdere l'occasione per chiarire la questione delle spese processuali relative al procedimento per un accertamento tecnico preventivo.

Accertamento tecnico preventivo: di cosa si tratta?

La funzione di questo particolare procedimento cautelare è chiaramente indicata nell'articolo del codice di procedura civile che lo contempla «chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico (Art. 696 cpc)».

Gli elementi di prova che deriveranno dalla conclusione delle operazioni peritali torneranno, ovviamente, molti utili per il giudizio di merito che seguirà.

L'azione cautelare in esame può avere due diversi sviluppi e due rispettive conclusioni:

Consulenza tecnica preventiva

  • in un caso, il giudice valuta, positivamente, l'urgenza di procedere all'accertamento tecnico richiesto dall'istante in via preventiva, cioè prima di un vero e proprio giudizio di merito.

Per tale ragione nomina un consulente il quale, dopo aver accettato l'incarico, provvede ad espletare le operazioni peritali e a depositare le risultanze della propria indagine.

Si tratta del caso in cui l'azione per l'accertamento tecnico preventivo ha un esito positivo e in cui gli elementi probatori raccolti potranno essere utilizzati nel successivo giudizio;

  • nell'altra ipotesi, il magistrato nega che vi sia alcun pericolo di dispersione della prova richiesta in via cautelare. Per questo motivo rigetta la domanda e il ricorrente dovrà affidarsi alla fase istruttoria di un ordinario e successivo giudizio di merito per dimostrare il proprio diritto.

Illustrate le caratteristiche essenziali delle due situazioni appena descritte, resta da chiarire la questione delle spese processuali del procedimento: è ciò che ha fatto la decisione oggetto del presente commento.

ATP e spese processuali: la liquidazione

Nel paragrafo precedente sono stati prospettati sviluppi e conclusioni del procedimento per un accertamento tecnico preventivo. Lo ha fatto anche la Cassazione in esame, illustrando anche la questione della liquidazione delle spese.

In particolare, ciò è avvenuto nel passaggio della sentenza dove si legge che «le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente».

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In altri termini, quando il giudizio si conclude, positivamente, con il deposito della relazione di consulenza tecnica, i costi del procedimento sono integralmente a carico del richiedente e ciò «in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità».

Si tratta, nello specifico, della «liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.».

Viceversa, quando l'azione cautelare è rigettata, poiché non si ravvisa alcuna urgenza e/o necessita nel procedere ad un accertamento preventivo, il magistrato adito deve provvedere alla liquidazione definitiva delle spese né più e né meno come avviene in tutti i casi.

D'altra parte è la legge ad affermarlo, quando dichiara che «se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare (Art. 669, co. 2 cpc)».

Ed è ciò che è avvenuto nella vicenda oggetto della decisione in esame, visto che il Tribunale aveva rigettato la domanda, anche se dopo aver nominato il ctu, ma prima che questi svolgesse alcun incarico e depositasse la perizia.

In un caso come quello de quo, precisano gli Ermellini, l'avvenuta liquidazione delle spese a carico dell'istante soccombente non solo è legittima e conforme al dettato normativo, ma . persino inoppugnabile in Cassazione «ritiene la Corte che tale ordinanza non si pone al di fuori dello schema legale delineato dalle norme innanzi menzionate e non è, quindi, suscettibile d'impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.».

Sono state queste, quindi, le ragioni che hanno condotto a respingere il ricorso de quo.

Sentenza
Scarica Cass. 11 settembre 2020 n. 18918
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