Nella prassi comune si è soliti fare riferimento alla così detta consulenza tecnica preventiva.
In ambito giuridico, però, è necessario distinguere tra due ipotesi in una certa misura riconducibili nell'alveo della consulenza tecnica preventiva.
Il riferimento è:
a) all'accertamento tecnico preventivo, regolato dall'art. 696 del codice di procedura civile (c.p.c.);
b) alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disciplinata dall'art. 696-bis c.p.c.
I presupposti per ricorrere ai due istituti sono radicalmente diversi, sicché è utile soffermarsi sulle loro caratteristiche, nonché sui riflessi in ambito processuale e i costi di attivazione delle procedure.
Accertamento tecnico e ispezione giudiziale (ATP)
Il codice di procedura civile detta una serie di norme finalizzate all'istruzione preventiva in relazione a controversie per le quali il normale svolgimento del procedimento potrebbe precludere o vanificare l'acquisizione di una prova.
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