Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il suppenno. Definizione tecnica e problematiche condominiali connesse

Comprendere il suppenno: definizione, utilizzo e problematiche legate alla sua gestione in condominio, chiarendo diritti di proprietà e responsabilità per le spese di manutenzione.
Ivan Meo - Angelo Pesce 
Lug 20, 2015

Il suppenno: questo sconosciuto. Non essendoci, in realtà, una vera e propria definizione tecnica di “suppenno”, generalmente tale manufatto viene assimilato alla definizione di “soffitta” o “sottotetto”.

Nel caso in cui un piano di copertura, definito impropriamente sottotetto, è dotato di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda (in tal caso costituisce una vera e propria mansarda), è destinabile ad abitazione o ad assolvere a funzioni complementari, quale ad esempio quella di deposito di materiali.

Perché un sottotetto possa ritenersi abitabile, cioè permetta la permanenza al suo interno di persone, le leggi nazionali fissano dei parametri-base: altezza minima dal pavimento: non deve essere inferiore a 2,7 metri per locali ad uso soggiorno e a 2,4 metri per i locali di servizio (come i bagni e i corridoi); se nel locale vi sono altezze inferiori, questi spazi vanno impiegati come armadi o ripostigli, che vengono generalmente venduti ai condomini come accessori ai singoli appartamenti, che ne diventano proprietari, avendo la facoltà di disporne con determinate cautele.

Una delle cause rilevanti per il crollo, potrebbero essere una cattiva realizzazione del manufatto edilizio, oppure un sovraccarico della struttura (ogni solaio è dimensionato per sopportare determinati carichi) o deterioramento dei componenti materiali dovuto ad infiltrazioni, umidità o l'azione di particolari agenti chimici.

A chi appartiene il suppenno? In base alla conformazione del manufatto, il suppenno rappresenta una specie di intercapedine di pertinenza dell'ultimo piano. Per tali ragione sembra logico che appartenga al proprietario dell'ultimo piano (Cass. 4 febbraio 1961, n.233) e quindi non è di proprietà comune di tutti i condomini, non è elencato fra le parti comuni ex art. 1117 c.c. e quindi è logico che le spese di riparazione gravino solo su chi ne ha la proprietà ed il godimento (Cass. 12 maggio 1957, n. 1514).

Inoltre assolve un funzione di isolante e serve come protezione del piano più elevato e di questo costituisce pertinenza (Cass. 11 novembre 1961 n. 2646).

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento