Il fatto. Il proprietario del garage sito nel piano sotto strada di un edificio condominiale, confinante con altro vano garage e con l'uscita di sicurezza condominiale, citava in giudizio il Condominio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal garage a seguito delle copiose infiltrazioni provenienti da beni condominiali.
Il condominio chiedeva la condanna del condominio ad eseguire tutte le opere necessarie ad eliminare le cause delle infiltrazioni e, inoltre, il risarcimento delle perdite subite a causa dell'impossibilità di concedere il garage in locazione.
Il Tribunale di Catania, sentenza n. 140 del 14 gennaio 2020, ha parzialmente accolto la domanda del condomino, rigettando quella diretta ad ottenere il pagamento dei mancati canoni di locazione.
Mancata custodia. Il Consulente tecnico d'ufficio nominato dal tribunale ha in effetti accertato l'esistenza delle lamentate infiltrazioni a carico del garage del condomino e la relativa responsabilità per mancata custodia del Condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c.
In particolare, è stato accertato che tali infiltrazioni provenivano dall'uscita condominiale di sicurezza e dalla sovrastante terrazza condominiale di copertura con il relativo lucernario. Si tratta cioè di infiltrazioni provenienti da parti comuni la cui custodia e manutenzione grava sul Condominio.
Ed infatti, il condomino aveva più volte diffidato l'amministrazione condominiale a intervenire ed eseguire i lavori necessari a eliminare tali infiltrazioni, ma l'assemblea condominiale non aveva adottato alcuna deliberazione al riguardo.
Condominio condannato a riparare i danni. Per tali motivi, scatta la condanna del Condominio ad eseguire le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni in questione, secondo le modalità indicate dal CTU.
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