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Spese condominiali. Il conduttore rimane estraneo alla gestione del condominio. Sono irrilevanti i rapporti con il locatore

Il conduttore rimane estraneo alla gestione del condominio lasciando inalterato il rapporto interno tra il titolare del diritto sulla porzione dell'immobile e la collettività dei condomini.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La causa ha ad oggetto l'opposizione promossa dalla società beta avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parma con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma in favore del Condominio a titolo di spese di proprietà e servizi inquilino relativi all'immobile.

A fondamento dell'opposizione, la società rilevava di aver concesso in locazione l'immobile di causa alla società alfa, dovendo le spese essere ripartite con la stessa in qualità di conduttrice; inoltre, l'opponete evidenziava l'illegittimità della ripartizione delle spese condominiali per omessa applicazione dell'art. 1123, comma I, c.c. lì dove prevedeva il criterio del c.d. uso potenziale, non godendo pienamente dei servizi comuni avendo dall'agosto 2012 locato a terzi parte dell'immobile e pertanto occupando solo un ufficio sito al piano terra.

Pertanto la chiedeva la revoca del d.i. opposto, ed in subordine il ricalcolo del quantum dovuto.

Costituendosi in giudizio, il Condominio opposto rilevava l'irrilevanza nei confronti del Condominio dei rapporti tra il proprietario dell'immobile ed il conduttore, sebbene regolati dalla l. 392/1978.

Che cosa si intende per imputazione di pagamento

Il ragionamento del giudice. Preliminarmente, il giudicante ha osservato chela legge n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, sicché l'amministratore ha diritto - ai sensi del combinato disposto degli art. 1123 cod. civ. e 63 disp. attuaz. stesso codice - di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi nell'interesse comune direttamente dal proprietario (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 246 del12/01/1994)

Premesso ciò, dall'istruttoria risultava in maniera chiara la quantificazione ed imputazione delle somme ingiunte visto... Quanto al c.d. godimento potenziale, il giudica adito ha osservato che l'art. 1123 c.c. non è applicabile al caso di specie giacché la concessione in locazione di parte dell'immobile non incide sul godimento potenziale dello stesso, che riguarda l'oggettiva ed intrinseca destinazione del bene, nella misura in cui lo stesso, per natura, sia destinato a permettere ai singoli condomini di goderne in maniera diversa, ma sul godimento effettivo, irrilevante ai fini della ripartizione delle spese, tra l'altro approvate con delibera non impugnata.

La vicenda portata all'attenzione della Corte di cassazione è del tutto singolare

Per meglio dire, il mancato pagamento delle quote condominiali legittima l'amministratore ad agire nei confronti dei condomini morosi e non degli inquilini, tant'è che non possono farsi scaturire vincoli contrattuali dalla prassi degli amministratori, che usano rivolgersi agli inquilini per la riscossione degli oneri condominiali.

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Parma, del 23 gennaio 2019
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