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Nulla la delibera di conferma dell'amministratore condominiale che sia priva di qualsiasi riferimento al preventivo di spesa

Delibera di conferma dell'amministratore e indicazione del compenso.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La vicenda. La lite concerne una delibera adottata il 31.3.2016 con cui l'assemblea aveva approvato il consuntivo 2015 e il preventivo 2016 nonché confermato l'amministratore in carica:

  • il ricorrente sostiene che la conferma dell'amministratore configuri una violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c.("L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta"), con conseguente nullità della delibera, per non essere stato allegato il preventivo di spesa né all'avviso di convocazione né al verbale assembleare; il Condominio afferma invece che il compenso è rimasto invariato rispetto a quanto stabilito al momento della scelta dell'amministratore, peraltro avvenuta anche con il voto favorevole del ricorrente, e dunque non sussisterebbe l'obbligo di allegare il preventivo a ogni successiva conferma;
  • quanto al consuntivo 2015 il ricorrente contesta, fra l'altro, la voce di spesa inerente il compenso dell'amministratore per l'anno 2015 quale conseguenza, anche in questo caso, della mancanza di un preventivo allegato alla delibera di conferma per l'anno 2015;
  • quanto al preventivo 2016 il ricorrente contesta il compenso dell'amministratore quale effetto della nullità della delibera del 31.3.2016.

La sentenza. L'impugnazione è fondamentalmente accolta, ancorché non per tutte le eccezioni di cui sopra (Trib. Udine, n. 1353/2018). Per quanto concerne la decisione di confermare l'amministratore, il Tribunale è tranchant nell'affermare che l'art. 1129, comma 14 c.c. "non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni oltre a quella del dato letterale del precetto normativo", risultando dunque irrilevante che l'omessa indicazione del compenso sia dovuta al fatto che l'emolumento fosse rimasto invariato sin dal momento dell'incarico iniziale: "Tale norma, che mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore che nel caso delle successive riconferme" (Trib. Milano, n. 4294/2016).

Nulla la delibera che conferma l'amministratore di condominio se non precisa il compenso

"Nella fattispecie in esame dal verbale d'assemblea del 31.3.2016 non vi è alcun cenno al compenso richiesto dall'Amministratore per l'attività da svolgere, né alcun generico riferimento (che non sarebbe stato comunque sufficiente) alle condizioni economiche esposte per il passato", dal che la delibera impugnata è senza dubbio affetta da nullità.

Il Tribunale ritiene, peraltro, ritiene infondata l'eccezione del Condominio secondo cui, avendo il ricorrente approvato - in corso di causa - il consuntivo 2016in cui era compreso il compenso dell'amministratore, egli avrebbe implicitamente approvato anche la delibera di conferma dell'amministratore datata 31.3.2016 e oggetto dell'impugnativa.

Premesso chela nullità può essere fatta valere anche dal condomino che ha espresso un voto a favore della delibera successivamente impugnata (Cass. Civ., n. 6714/2010), il giudice friulano ritiene che "la delibera di approvazione del bilancio consuntivo del 2016 non può considerarsi di per sé idonea a sostituire la delibera impugnata, occorrendo una nuova delibera di conferma dell'amministratore previa indicazione del compenso da quest'ultimo richiesto; ma ciò non è avvenuto".

Nomina: la delibera è valida anche se manca il compenso

Quanto al consuntivo 2015 il Tribunale ritiene invece inammissibile la doglianza sulla voce di spesa relativa al compenso dell'amministratore poiché sollevata senza la contestuale impugnazione della delibera di conferma dell'amministratore per l'esercizio 2015: "La contestazione attorea non può essere accolta in mancanza dell'impugnazione, in questa sede, della delibera del 3.3.2015 ex art. 1129, comma 14 c.c. per la mancanza di indicazione analitica da parte dell'amministratore del proprio compenso per l'attività da svolgersi.

Nella fattispecie in esame non può trovare ingresso l'intervento ufficioso del Giudice in quanto l'attore non ha dimesso la delibera del 3.3.2015 né ha fornito elementi idonei a consentire una pronuncia di nullità…".

Infine, con riferimento al preventivo 2016 il Tribunale ritiene che a fronte della nullità della delibera di conferma dell'amministratore "ne consegue la nullità anche della delibera di approvazione del bilancio preventivo 2016 nella parte in cui ha riconosciuto un compenso all'amministratore", poiché "la nullità della nomina dell'amministratore ha, quale conseguenza, quella di non riconoscergli il compenso per la gestione per la quale è stato nominato e, quindi, per l'anno 2016 ".

Il principio di diritto. E' nulla per violazione dell'art. 1129, comma 14 c.c. la delibera di conferma dell'amministratore condominiale che sia priva di qualsiasi riferimento al preventivo di spesa, e ciò pure nell'ipotesi in cui il compenso rimanga invariato rispetto alla precedente annualità.

Sentenza
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