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Marcoz64

Delibera per compenso extra amministratore

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Buongiorno a tutti

Se un amministratore, dopo aver fatto approvare una manutenzione straordinaria (rifacimento facciate), avanza la richiesta di ottenere un extra compenso da calcolarsi in percentuale sull'importo degli stessi e viene messa ai voti dell'assemblea, la maggioranza necessaria è quella dell'art. 1136 2° comma (maggioranza intervenuti + 500 millesimi).

Se, ottenuta la maggioranza richiesta, qualsiasi impugnazione di astenuti o dissenzienti non avrebbe alcuna speranza...

E' corretto questo mio concetto ?

Attendo Vs. illustri commenti in merito

 

Grazie

a mio avviso basterebbe la maggioranza semplice, in ogni caso ognuno è libero di impugnare la delibera, in questo caso sarà il giudice competente a decidere

Buongiorno a tutti

Se un amministratore, dopo aver fatto approvare una manutenzione straordinaria (rifacimento facciate), avanza la richiesta di ottenere un extra compenso da calcolarsi in percentuale sull'importo degli stessi e viene messa ai voti dell'assemblea, la maggioranza necessaria è quella dell'art. 1136 2° comma (maggioranza intervenuti + 500 millesimi).

Se, ottenuta la maggioranza richiesta, qualsiasi impugnazione di astenuti o dissenzienti non avrebbe alcuna speranza...

E' corretto questo mio concetto ?

Attendo Vs. illustri commenti in merito

 

Grazie

Qualcuno potrebbe opporsi e non pagare perchè il compenso dell'amministratore deve essere previsto all'atto della nomina o riconferma in maniera analitica;

cc art. 1129

- L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Ovvero un compenso non potrebbe essere approvato "dopo" la nomina o riconferma, per il momento a quanto pare non ci sono disposizioni e/o sentenze in merito, perciò non si potrebbe neppure prevedere l'esito dell'impugnazione o D.I. per il recupero.

Comunque nulla vieta ai condomini favorevoli di versare un Tot.a favore dell'amministratore.

Qualcuno potrebbe opporsi e non pagare perchè il compenso dell'amministratore deve essere previsto all'atto della nomina o riconferma in maniera analitica;

cc art. 1129

- L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Ovvero un compenso non potrebbe essere approvato "dopo" la nomina o riconferma, per il momento a quanto pare non ci sono disposizioni e/o sentenze in merito, perciò non si potrebbe neppure prevedere l'esito dell'impugnazione o D.I. per il recupero.

Comunque nulla vieta ai condomini favorevoli di versare un Tot.a favore dell'amministratore.

il tipo di maggioranza necessaria, trattandosi di un compenso relativo all'amministratore, non dovrebbe essere quella del 2° comma 1136?.

La votazione in assemblea relativa allo specifico compenso, si è ritenuta necessaria , in quanto qualche condomino non era d'accordo sul corrispondere la percentuale che inizialmente era del 2,5% e poi, a votazione successiva è stata approvata dalla maggioranza all'1,5%

il tipo di maggioranza necessaria, trattandosi di un compenso relativo all'amministratore, non dovrebbe essere quella del 2° comma 1136?.

La votazione in assemblea relativa allo specifico compenso, si è ritenuta necessaria , in quanto qualche condomino non era d'accordo sul corrispondere la percentuale che inizialmente era del 2,5% e poi, a votazione successiva è stata approvata dalla maggioranza all'1,5%

Ripeto, qualcuno potrebbe opporsi e non pagare perchè il compenso deve essere previsto al momento della nomina o riconferma.

Buona Sera,

la maggioranza prevista per approvare il compenso straordinario per l'amministratore è la stessa che serve per approvare la spesa per i lavori poichè il compenso extra risulterebbe essere un elemento di costo legato agli stessi al pari della parcella per la direzione dei lavori.

l'assemblea è sovrana e può deliberare il compenso in qualunque momento.

Dott. Andrea Pisani

... In sostanza, siccome nessuna norma vieta la determinazione del compenso in questa forma, purché essa sia chiara fin da subito è da ritenersi legittima la richiesta di un compenso extra - specificato nei modi di cui all'art. 1129, quattordicesimo comma, c.c. - e determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dei lavori straordinari.

Fonte

cc art 1129 - comma 14

- L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Per cui se nulla indica all'atto dell'accettazione dall'incarico o riconferma, nulla sarà dovuto.

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