I requisiti previsti dalla norma ex art. 1129 c.c. non sono stabiliti a pena di nullità della delibera ma piuttosto dell'atto di accettazione della nomina e del suo rinnovo dell'amministratore che può essere anche successiva.
La vicenda.
I condomini Tizio e Caio avevano citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, in quanto l'assemblea aveva deliberato la nomina del nuovo amministratore senza specificare il compenso.
Per tali motivi, chiedevano al giudice adito la sospensione della delibera nella parte impugnata e, nel merito, che venisse dichiarata nulla e/o annullabile per violazione dell'art. 1129, 14° comma, c.c., non essendo stato specificato il compenso dello stesso, dell'art. 1129, 2° comma, c.c., in assenza di alcuna comunicazione sui dati anagrafici e professionali e degli orari di ricevimento.
Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto, eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, contestava i vizi dedotti da controparte, evidenziando come l'offerta allegata al verbale di assemblea in esame conteneva tutti i requisiti di legge.
Parte convenuta, inoltre, chiedeva, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione e, nel merito, che venisse accertata la validità della delibera impugnata.
Precisazione sulle norme contestate.
Continua [...]