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La delibera che non stabilisce il compenso dell'amministratore di condominio è nulla

La nullità della delibera di nomina dell'amministratore di condominio senza indicazione del compenso: ecco come garantire trasparenza e validità nelle decisioni assembleari.
Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 
20 Nov, 2017

"È nulla la nomina dell'amministratore di condominio - con conseguente nullità della delibera in che dispone sul merito - in assenza della specificazione analitica del compenso a quest'ultimo spettante per l'attività da svolgere, in violazione dell'art. 1129, comma 14, Codice civile.

Tale norma, che mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l'emolumento dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato, si applica sia nel caso di prima nomina dell'amministratore che nel caso delle successive riconferme". Questo è il principio, come sopra testualmente riportato, ribadito dal Tribunale di Massa (Giudice relatore Massimo Ginesi), con Sentenza del 06 novembre 2017, con una articolata ed interessante motivazione.

Il compenso dell' amministratore di condominio è omnicomprensivo salvo che…

In fatto. Un'assemblea dei condòmini è stata convocata, tra l'altro, per decidere in merito alla conferma dell'amministratore e contestualmente per disporre l'approvazione del bilancio preventivo.

Da quanto è dato supporre - leggendo il fatto storico riportato in seno al provvedimento -, l'amministratore sarebbe stato qui confermato, pur senza specificare, in sede di verbale, l'entità del compenso conferitogli per l'esercizio avvenire.

Impugnata la delibera, da parte di un condòmino dissidente, il Condominio si è difeso, in punto, rappresentando che il compenso dell'amministratore, o meglio l'entità del medesimo, sarebbe ricavabile per relationem, cioè attraverso la lettura dei documenti contabili (ove, tale posta debitoria, sarebbe stata specificatamente inserita).

Ecco perchè il compenso extra non può essere inserito nel rendiconto

La Sentenza. Il Giudice toscano non ha ritenuto pregevole l'eccezione e l'ha disattesa. Secondo il decidente lamera indicazione di una somma complessiva, per nulla dettagliata, inserita fra levoci del preventivo a titolo di compenso dell'amministratore, non è in grado di soddisfare quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che trasparedal meccanismo di nomina ed accettazione individuato dal novellato articolo 1129codice civile (a mente del quale: "L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.")

Il Giudice della causa riferisce, inoltre, che il preventivo di spesa costituisce una semplice stima - che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo - e non rappresenta invece quell'assunzione di un obbligo negoziale da parte dell'amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta l'obbligazione assunta dal condominio).

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Massa 06 novembre 2017
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