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Giancarlo84

Compenso amministratore revocato da scadenza esercizio a delibera di revoca

Buongiorno a tutti. Su gentile consiglio apro un nuovo topic, su una questione affrontata su varia aspetti, ho visto, ma per cui non ho trrvato risposta al mio quesito. Brevemente, siamo un condominio di 8, e delusi dalla gestione dell'amministratore (con riferimento sia alla gestione dei condomini morosi, che a parcelle dell'amministratore "x attività straordinarie" (e mooolto sudate, stante l'importo richiesto...) presentate nell'ultimo consuntivo, abbiamo deciso di revocarlo e mi sono lanciato nell'avventura (non sono un professionista). Gli step sono stati i seguenti: 31102014 scadenza esercizio, gennaio 2015 assemblea ordinaria in cui il bilancio viene rigettato, vengono richieste le dimissioni dell'amministratore(anche a verbale), il quale però non avendo inserito in ODG la nomina e revoca si aggrappa e ci costringe alla nuova assemblea. Assemblea straordinaria (remunerata per il tipo) che viene indetta, solo dopo minaccia di autoconvocazione ex art 66, per giorno 1003201. Amministratore finalmente revocato, ma il 27032015, all'atto del passaggio di consegne (parziale tra l'altro, ha provato a non darmi le fatture "storiche", me le darà tra un mesetto...), mi esibisce una parcella di oltre 350 euro per il periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di passaggio. La domanda è, dato che la norma all'art 1129 c.8 parla solo del periodo tra la revoca e il passaggio di consegne in cui non spetta alcun compenso, ma per il periodo che va dalla scadenza dell'esercizio (per noi 31102014) alla revoca effettiva (10032015) è comunque applicabile oppure ha diritto a pretendere ulteriori compensi, vista anche a circostanza per la quale manco a dirlo la tempistica dilatata è dovuta esclusivamente alla sua condotta?

Grazie a chi vorrà rispondere.

Saluti

Giancarlo

Art. 1129 Comma VIII Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

 

Tale articolo di legge ha lo scopo di evitare possibili e forzate lungaggini da parte dell'amministratore deposto nel passaggio delle consegne stabilendo che se, in fase di revoca è stato contestualmente nominato il suo successore, egli non ha più diritto ha ricevere alcun compenso e lavorerebbe sostanzialmente gratis: è inutile che ritardi il passaggio di consegne perchè tanto lavori gratis.

Diverso il caso in cui l'amministratore viene revocato ma non viene nominato il successore, in questo caso egli ha diritto di essere pagato, per quota parte mensile, fino all'elezione del nuovo candidato prescelto

Ok grazie sig. Alfonso, il mio dilemma però è per il periodo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio (per noi il 30 ottobre 2014), e la data in cui siamo riusciti a revocarlo e contestualmente nominare il nuovo (10 marzo 2015). Nel mezzo abbiamo un'assemblea ordinaria senza odg per la nomina/regola dell'amministratore, con bilancio non approvato e richiesta di dimissioni respinte. Dal 10 marzo (revoca con contestuale nomina nuovo) al 27 marzo (passaggio parziale consegne) è pacifico che non può chiederci nulla (anche se il signore, noncurante, con la parcella arriva al passaggio consegne...). E' comunque applicabile il 1129 c.8, e/o esistono cassazioni/documenti di prassi per caso, per il periodo per i mesi antecedenti?

Va dovuto il compenso fino alla nomina del nuovo, cioè sino al 10 marzo, altrimenti si fa solo confusione, per il resto una ulteriore decurtazione dovrebbe essere attuata per altre valide motivazioni da un giudice dopo aver intrapreso una difficile e costosa azione legale: il gioco vale la candela?

Potrebbe chiederti il pagamento di tutta l'annualità fino al 30 ottobre data di scadenza (rimane in carica un anno...)

Potrebbe chiederti il pagamento di tutta l'annualità fino al 30 ottobre data di scadenza (rimane in carica un anno...)

Il "suo" anno è scaduto il 30 ottobre 2014, questo è il dato certo. Il "possibile" tacito rinnovo (incerto) per un uguale periodo (un anno) è stato negato dalla volontà assembleare forse in ritardo?.....Ai posteri l'ardua sentenza, o meglio.....ai giudici.....forse!

Potrebbe chiederti il pagamento di tutta l'annualità fino al 30 ottobre data di scadenza (rimane in carica un anno...)

Nonostante l'amministratore non avesse inserito all'ordine del giorno la conferma dell'amministratore come previsto dall'art. 1135, la volontà dell'assemblea di non confermare l'amministratore è stata messa a verbale già nell'assemblea ordinaria quindi mi sembra improbabile che l'amministratore possa dimostrare che l'incarico si ritenga confermato per inerzia dell'assemblea.

Al link in calce c'è una interessante interpretazione sul "sottinteso rinnovo" data da un noto studio Veronese su richiesta del Centro Studi ANACI di Verona, di cui ne riporto uno stralcio:

Il nuovo testo dell’art. 1129 c.c. dunque deve essere così interpretato:

- L’amministratore dura in carica un anno (art.1129, 9 comma c.c.);

- L’assemblea, convocata dall’amministratore ogni anno (art.66, 1 comma disp.att.c.c.), ex art. 1135 n.1) deve esprimersi sulla riconferma o revoca dell’amministratore;

- Se l’assemblea non ottiene il quorum della maggioranza dei presenti e almeno 500mm, per la revoca con l’indicazione del nome del nuovo amministratore, l’incarico di amministratore è riconfermato per l’anno successivo nei pieni poteri (art.1129, 9 comma c.c.).

--link_rimosso--

Se, in sede assembleare, però non si nomina il sostituto ritengo che venga riconfermato il collega in carica che comunque può essere revocato in ogni tempo, come sempre

 

in parole povere

se dopo la scadenza annuale, un anno dalla nomina che non sempre coincide con anno della gestione, non si nomina altro in sostituzione allora è tacitamente rinnovato per un altro anno, ovvio diritto di revocato in altra sede

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