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Nomina di un nuovo amministratore e revoca del precedente

Revoca, dimissioni, nuova nomina e ordine del giorno le varie possibilità che l'assemblea può trovarsi ad affrontare.
Avv. Alessandro Gallucci Alessandro Gallucci 

Quali sono gli adempimenti che i condòmini devono tenere a mente quando decidono di riunirsi per deliberare la nomina di un nuovo amministratore, ovvero quando è l'amministratore a convocarli per rassegnare le dimissioni?

=> Revoca e nomina dell'amministratore di condominio: il vademecum delle maggioranze da adottare?

«L'assemblea, convocata per la revoca o le dimissioni, delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore».

Così recita il secondo periodo dell'art. 1129, decimo comma, c.c.

In buona sostanza se i condomini intendono chiedere la convocazione di un'assemblea per la revoca dell'amministratore in carica o se quest'ultimo convoca l'assise per la comunicazione delle sue dimissioni, l'ordine del giorno deve recitare pressappoco così:

  • revoca (o dimissioni) dell'amministratore in carica e nomina di un nuovo amministratore.

Che cosa succede se, invece, i condomini deliberano la nomina di un nuovo amministratore senza prima decidere sulla revoca di quello in carica?

Nuova nomina senza formale revoca del precedente amministratore

Si pensi all'assemblea autoconvocata (cfr. art. 66, primo comma, disp. att. c.c.), perché l'amministratore uscente non ha provveduto ad evadere la richiesta nei tempi previsti dalla legge, nella quale i condomini abbiano inserito all'ordine del giorno un unico punto, ossia nomina nuovo amministratore, senza prima procedere alla revocazione di quello attualmente in carica.

=> Nomina di un nuovo amministratore di condominio senza revoca del precedente, è possibile?

Quel deliberato può considerarsi illegittimo ?

Al quesito ha fornito soluzione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9082 del 18 aprile 2014.

La pronuncia desta particolare interesse in quanto, pur riguardando un caso sorto prima dell'entrata in vigore della legge n. 220 del 2012 (la così detta riforma del condominio), mantiene uguale valore anche alla luce dell'attuale normativa; vediamo perché.

Per farlo è utile inquadrare la vicenda del vincolo esistente tra amministratore e condominio partendo dal legame contrattuale tra le parti.

Rapporto amministratore condominio

Ormai da anni in giurisprudenza si affermava che «l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato» (così, tra le tante, Cass. SS.UU. n. 9148/08).

La legge n. 220/2012 (la così detta riforma) novellando l'art. 1129 c.c. ha introdotto un comma, il quindicesimo, che rinvia alla disciplina del contratto di mandato, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dal medesimo art. 1129 c.c.

Non un vera e propria assimilazione, ma comunque una decisione sostanzialmente conducente alla conclusione giurisprudenziale prima indicata.

È in questo contesto di sostanziale continuità, nel passato ed attualmente, si muoveva e si deve muovere l'interpretare per dare risposta al quesito che abbiamo formulato in precedenza?

Che cos'ha detto la Cassazione riguardo alla nuova nomina non preceduta da revoca? (Perché la revoca e la nuova nomina possono essere illegittime per mancanza dei quorum, Perchè la revoca e la nuova nomina possono essere illegittime per mancanza dei quorum)

Amministratore di condominio e revoca tacita del mandato

Si legge nella sentenza n. 9082/2014 che le norme sul mandato trovano applicazione nel rapporto tra amministratore e condominio se non sono incompatibili con lo specifico rapporto, in pratica una vera e propria trasposizione ante litteram di quello che sarebbe stato l'attuale quindicesimo comma dell'art. 1129 c.c.

Tra le norme che disciplinano il mandato, v'è l'art. 1724 c.c. dettato in materia di revoca tacita del mandatario che non pare incompatibile con la disciplina dei rapporti tra amministratore e condominio.

Ciò perché, spiega la Corte, «deve sottolinearsi che, ai sensi dell'art. 1129 cod. civ., l'amministratore può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea e, quindi, anche prima della scadenza annuale senza alcuna motivazione ovvero indipendentemente da una giusta causa.

La norma ha la finalità di assicurare che la gestione dei beni e dei servizi - che deve soddisfare gli interessi comuni - riscuota la costante fiducia dei condomini: pertanto, l'assemblea - nell'esercizio delle sue prerogative - ben può procedere alla nomina del nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente» (Cass. 18 aprile 2014 n. 9082).

In buona sostanza la revoca tacita non lede la continuità di gestione del condominio posto che il nuovo mandatario sostituisce il predecessore senza lasciare «vuoti di gestione».

=> La figura dell'amministratore di condominio

Quanto detto dalla Cassazione, si ribadisce, riguarda un caso sorto nella vigenza della vecchia normativa; tuttavia la sostanziale uniformità della nuova legge rispetto al passato fa concludere per la sua validità anche per i casi simili che andranno a porsi nella vigenza delle attuali norme.

Revoca o dimissioni senza indicazione della nuova nomina, che fare?

L'art. 1129, decimo comma, citato in principio considerare la nomina in seguito a dimissioni o revoca un adempimento naturalmente conseguente cui dar attuazione nella medesima assemblea.

Come comportarsi se, invece, l'amministratore di condominio ovvero i condòmini non menzionato espressamente la nomina nell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per la revoca o per le dimissioni?

A ben vedere, quanto meno ad avviso di chi scrive, dato il contenuto della norma testé citata, si potrebbe anche desumerne che la nomina del nuovo amministratore di condominio senza citazione dell'adempimento de quo possa considerarsi legittima e non soverchia rispetto all'ordine del giorno contenente la mera indicazione di revoca ovvero di dimissioni.

Ciò, almeno nei condòmini con più di otto partecipanti, in quanto compagini che, ai sensi dell'art. 1129, primo comma, c.c. hanno l'obbligo di nominare un amministratore. È vero, l'art. 66 disp. att. c.c. afferma che l'ordine del giorno inserito nell'avviso di convocazione deve contenere indicazione specifica degli argomenti in discussione, ma quando la nomina è obbligatoria, non può considerarsi presumibile che alla revoca o alle dimissioni ne debba seguire una nuova anche se l'ordine del giorno non contiene questa indicazione?

=> Modalità di comunicazione dell'avvenuta nomina all'amministratore di condominio

Sentenza
Scarica Cass. 18 aprile 2014, n. 9082
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Fabrizio
Fabrizio 31-01-2019 19:22:56

Al termine annuo del mandato quanto tempo ha l'amministratore per indire una riunione per conferma o revoca della carica? Grazie mille

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Togato
Togato 11-12-2019 18:05:10

Il primo incarico all'amministratore dura un anno e, salvo dimissioni o revoca,"s'intende rinnovato per un altro anno"(art.1129 c.c.). Dopodiché scade per cui la delibera di nomina va posta all'ordine del giorno dell'assemblea d'approvazione già del bilancio consuntivo del suo secondo mandato. Idem per tutti gli esercizi successivi. Questo nell'assetto fisiologico, salva l'eventualità che ne sopravvenga invece una revoca assembleare in linea con le relative previsioni di legge.

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Francesca
Francesca 30-01-2020 19:33:36

L’amministratore non ha inserito all’ordine del giorno “ conferma o revoca dell’amministratore “.
Gli ho richiesto di aggiungerlo nell’ordine de giorno e lui ha rinviato l’assemblea condominiale in cui era previsto l’approvazione del consuntivo e del preventivo, e non ne ha ancora indetta un’altra. Procrastina il tutto. C’è un termine massimo entro il quale comunque deve fissare la riunione?

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Togato
Togato 31-01-2020 13:59:31

In base all'art.130 c.2 n.10 l'amministratore DEVE convocare l'assemblea per l'approvazione dei bilanci annuali ENTRO 180 giorni dalla chiusura di OGNI esercizio. In tale contesto, qualora sia esaurito il termine del primo rinnovo 'automatico' (ex art.1129), quello eventualmente successivo viene posto all'ordine del giorno dell'assemblea.
In mancanza di tale inserimento la relativa richiesta può venire formalmente avanzata da ogni condomino all'amministratore ed in caso di suo ripetuto rifiuto al riguardo -costituente come tale una 'grave irregolarità' (art.1129 c. 12 n.1) - ciascun condomino può chiedere la convocazione dell'assemblea "per far cessare tale violazione e revocargli il mandato". Se la "...revoca non viene deliberata dalla assemblea..." il medesimo può a tal fine ... "rivolgersi all'autorità giudiziaria". Sicché, con l'accoglimento di tale richiesta, il condomino per le relative spese sostenute ha il "diritto di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato".
Comunque è sempre auspicabile che a tanto non si debba arrivare.

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Antonio
Antonio 15-03-2022 11:01:05

Cortesemente vorrei sapere per quanti anni un amministratore deve conservare le fatture di pagamento di tutti i servizi condominiali es.sostituzione pompa,Enel,acqua
ecc.

rispondi
Stepanova Marina
Stepanova Marina 19-04-2022 17:05:06

fatture e pagamenti condominiali si conservano x 10 anni

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